La compensazione delle spese non può fondarsi sulla sola mancata comparizione in udienza del soccombente (Cass. civ. Sez. 2 n. 3059 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, la mancata comparizione in udienza della parte costituita non integra di per sé le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 13, comma 1, del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, legittimano la compensazione delle spese di lite, tanto più quando la parte sia risultata totalmente soccombente. La condanna alle spese non ha natura sanzionatoria ed è causalmente connessa all’esito della lite, sicché la soccombenza integrale impone l’applicazione del principio di cui all’art. 91, primo comma, c.p.c..
Il Fatto
Un avvocato, difensore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, proponeva opposizione ex artt. 99 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto con cui il G.I.P. aveva revocato il decreto di liquidazione dei compensi professionali. Tale provvedimento era stato revocato quando era ormai divenuto definitivo, sul presupposto di un’asserita duplicazione del compenso per la medesima attività difensiva, già liquidata per una prima fase del procedimento.
Il Tribunale di Genova accoglieva l’opposizione, annullando il decreto di revoca in quanto irrevocabile, ma compensava integralmente le spese di lite, ritenendo sussistenti giusti motivi per la mancata comparizione in udienza del Ministero della Giustizia, pur costituitosi. Avverso la sentenza, l’avvocato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, ricordando che il giudice dell’opposizione aveva integralmente accolto la domanda, risultando il Ministero della Giustizia totalmente soccombente, sia sotto il profilo dell’insussistenza del potere di revoca del provvedimento definitivo, sia sotto quello dell’infondatezza della tesi della duplicazione dei compensi. Nonostante tale esito, il Tribunale aveva compensato le spese sulla sola base della mancata comparizione in udienza della parte resistente.
La Corte ha evidenziato che, ratione temporis, trova applicazione l’art. 92, secondo comma, c.p.c. nel testo novellato dal D.L. n. 132/2014, come integrato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Tale disciplina consente la compensazione solo in presenza di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La Suprema Corte ha escluso che la mancata presenza in udienza della parte costituita possa integrare tali ipotesi, tanto più nel caso di specie in cui la controparte, costituendosi, aveva sostenuto una tesi infondata, costringendo il ricorrente a proporre l’opposizione per vedere riconosciute le proprie spettanze. La condanna alle spese, essendo priva di natura sanzionatoria e causalmente connessa all’esito della lite, non poteva essere derogata dal giudice di merito sulla base di una circostanza meramente processuale, irrilevante rispetto all’esito della controversia.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale civile di Genova, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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