Insolvenza e crisi transitoria: onere di autosufficienza sul fatto decisivo omesso (Cass. civ. Sez. I n. 3525 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, il ricorrente che deduca l’omesso esame di un fatto storico decisivo deve indicare, a pena di inammissibilità, il fatto stesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti, il come e il quando sia stato oggetto di discussione processuale fra le parti e la sua decisività. La censura di omesso esame non può risolversi nella doglianza circa la diversa valorizzazione dei fatti già vagliati dal giudice di merito. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non ha carattere pienamente devolutivo, poiché l’ambito dell’impugnazione resta circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante.

Il Fatto

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 29 dicembre 2021, dichiara il fallimento di una società a responsabilità limitata semplificata su istanza di una creditrice per un credito di importo superiore a trentaduemila euro.

La società propone reclamo, deducendo l’insussistenza del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza e la sussistenza di una condizione di crisi aziendale transitoria, cagionata dall’emergenza pandemica sopraggiunta pochi mesi dopo la costituzione. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 25/2022, rigetta il reclamo, valorizzando l’esito negativo dei pignoramenti, l’esposizione verso istituti previdenziali e assistenziali, la mancata presentazione dei bilanci per gli anni 2019 e 2020, la sospensione dell’attività e l’assenza di dipendenti. Avverso tale pronuncia la società propone ricorso per cassazione; gli intimati non si costituiscono.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi rappresentati dall’esito parzialmente positivo delle procedure esecutive, dall’istanza di conversione del pignoramento e dalla costituzione della società a ridosso della pandemia.

Sul primo profilo, la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulta, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività, nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente non assolve tale onere e incorre così nel difetto di autosufficienza; la doglianza è inoltre generica, perché non illustra la potenziale capienza del patrimonio in sede esecutiva.

La Corte esclude, poi, la decisività dei fatti stessi: l’esito dei pignoramenti costituisce solo uno dei molteplici elementi valorizzati dal giudice territoriale per ritenere dimostrata l’insolvenza, e il ricavo di poco più di diecimila euro non assume rilievo ai fini del superamento del limite dell’art. 15, ultimo comma, l. fall., tanto più che nessun motivo di reclamo era stato proposto su tale profilo. Sul punto richiama Cass. n. 12706 del 2014 e Cass. n. 31531 del 2021, secondo cui il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non ha carattere pienamente devolutivo.

Quanto alla dedotta crisi transitoria, la Corte esclude l’omesso esame: la decisione impugnata ha registrato i fatti e le deduzioni, ma ha ravvisato una difficoltà economica tale da configurare un’impotenza funzionale non transitoria. Non si configura dunque un vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma al più un esame non conforme alla lettura proposta dalla parte, censura non ammissibile, come chiarito da Cass. n. 14929 del 2012 e Cass. n. 23328 del 2012. La mancata costituzione degli intimati esime il collegio dal regolare le spese; resta l’obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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