La scientia decoctionis va accertata con valutazione prospettica e non è provata da mere difficoltà finanziarie (Cass. civ. Sez. 1 n. 4209 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l. fall., la scientia decoctionis dell’accipiens deve essere effettiva e non meramente potenziale, riferita alla data delle singole rimesse, e grava sulla procedura concorsuale l’onere di provarla, anche mediante presunzioni ex artt. 2727 e 2729 cod. civ.. La conoscenza dello stato di insolvenza postula che il terzo abbia percepito i segni esteriori di un dissesto consistente in un’impossibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, ossia in una situazione di impotenza strutturale e non soltanto transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni. L’accertamento del requisito soggettivo richiede una valutazione prospettica, contestualizzata nel momento in cui gli atti revocandi sono stati posti in essere. La valutazione degli elementi presuntivi è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizi di coerenza logico-formale della motivazione.
Il Fatto
La società, sottoposta ad amministrazione straordinaria, aveva agito nei confronti dell’istituto di credito per sentir dichiarare inefficaci e revocare due rimesse di importo pari a € 500.000 ciascuna, effettuate nel periodo sospetto, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall.. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda per assenza del requisito soggettivo della scientia decoctionis in capo alla banca, e la Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione, ritenendo gli elementi indiziari addotti non idonei a dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 5 e 67, comma 2, l. fall., per avere la sentenza impugnata accolto una nozione ristretta di insolvenza in termini meramente statici e patrimoniali.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha in primo luogo ribadito che la procedura concorsuale, agendo per la declaratoria di inefficacia, deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’accipiens. Tale conoscenza deve essere effettiva e non meramente potenziale, e va riferita alle date delle singole rimesse, implicando l’onere di provare la conoscenza sopravvenuta di un mutamento in peius delle condizioni economiche dell’imprenditore, ridondante in vera e propria insolvenza.
Gli ermellini hanno precisato che la nozione di insolvenza non può essere ridotta a una mera situazione di sbilancio patrimoniale, ma richiede che l’accipiens abbia percepito i segni esteriori di un dissesto consistente in un’impossibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, traducendosi in una situazione di impotenza strutturale a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie.
La Corte ha poi ricordato i principi in materia di prova della scientia decoctionis mediante presunzioni, che deve fondarsi su elementi indiziari valutati analiticamente e poi complessivamente, dovendosi avere riguardo alle condizioni concrete in cui il terzo si è trovato ad operare, rapportate alla sua normale prudenza e avvedutezza.
Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte distrettuale avesse fatto corretta applicazione dei principi, avendo escluso che lo stato di insolvenza potesse derivare dal fatto notorio dell’equilibrio finanziario assicurato da sovvenzioni statali e dal pericolo della loro riduzione, in quanto, al momento delle rimesse, le convenzioni erano state rinnovate ed era in corso un programma di privatizzazione. Tale valutazione è stata considerata dotata di natura prospettica, come richiesto, escludendo che la banca potesse percepire segni di un dissesto imminente.
Da ultimo, la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove e degli elementi presuntivi è attività riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi di coerenza logico-formale della motivazione, non potendo il giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nel merito. Ha pertanto dichiarato inammissibili le critiche volte a dimostrare l’insolvenza della società e la conoscenza di tale stato da parte della banca, rigettando il ricorso.
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Nota della Redazione
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