Integrazione al minimo e pensione estera calcolo limite reddituale in euro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13159 del 18.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’integrazione al trattamento minimo delle pensioni non spetta a chi possiede redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche superiori ai limiti fissati dall’art. 6 del d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983. Tra tali redditi rientra il trattamento pensionistico estero acquisito autonomamente, cioè con i soli requisiti contributivi previsti dalla legislazione straniera, senza cumulo con i periodi assicurativi italiani. Il limite reddituale va tuttavia accertato con redditi espressi in euro: il giudice che ne verifica il superamento computando la prestazione estera nella valuta straniera di erogazione applica erroneamente la norma. L’erronea intitolazione del motivo di ricorso non ne impedisce la riqualificazione, se dall’articolazione dello stesso è chiaramente individuabile il vizio denunciato.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare dal 1° luglio 2003 di pensione integrata al minimo, lamentava che l’Istituto, dal 1° dicembre 2009 — data di concessione di una prestazione pensionistica estera acquisita con i soli requisiti contributivi previsti dalla legislazione elvetica — avesse totalmente riassorbito l’integrazione al trattamento minimo in precedenza erogata.

Il Tribunale, respinte le eccezioni di decadenza e prescrizione, aveva ritenuto illegittimo il riassorbimento, escludendo l’applicabilità dell’art. 8 della legge n. 153/1969 alla prestazione estera acquisita senza cumulo. La Corte d’appello, con sentenza n. 38/2019, aveva riformato la decisione, reputando la pensione estera reddito sufficiente ad escludere l’integrazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina dei limiti reddituali richiamando l’art. 6 del d.l. n. 463/1983: lo sbarramento opera rispetto a qualunque tipo di reddito, escluse le sole voci del comma 1-bis, e dunque anche quando il reddito sia costituito da un trattamento pensionistico estero autonomo. Il comma 3 della stessa norma prevede, in caso di concorrenza di più pensioni, che l’integrazione spetti una sola volta, fermi restando i limiti reddituali.

Il Collegio esclude che venga in rilievo l’interpretazione dell’art. 8 della legge n. 153/1969 sul cumulo dei periodi assicurativi, poiché la questione riguarda il superamento dei limiti reddituali. Né ritiene applicabile il precedente di Cass. n. 10204/2006, che concerneva un pro-rata estero parte di un trattamento idealmente unitario, e non un trattamento estero autonomo.

Passando al primo motivo, la Corte esclude la dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: il giudice di merito non ha deciso su prove disposte d’ufficio, ma sull’importo della pensione elvetica risultato incontestato. Il motivo, però, evidenzia profili di violazione di legge, perché la Corte territoriale ha computato la prestazione in franchi svizzeri senza alcuna conversione in euro. Poiché i redditi rilevanti devono essere calcolati in euro, sussiste la violazione dell’art. 6 del d.l. n. 463/1983.

Il mezzo è quindi riqualificato secondo il principio per cui l’erronea intitolazione del motivo non osta alla sua riqualificazione né ne determina l’inammissibilità, se il vizio è chiaramente individuabile (Cass. n. 22875/2024, n. 11517/2023). Così riqualificato, il primo motivo è accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, perché riesamini il superamento del limite reddituale secondo i criteri indicati.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: le censure non sono sorrette dalla trascrizione, nei passaggi essenziali, del documento di cui si assume l’omesso esame, in contrasto con l’onere di autosufficienza e specificità del ricorso ex art. 366 cod. proc. civ. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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