Passaggio tra posizioni stipendiali nel pubblico impiego scolastico al termine dei periodi previsti dalla tabella contrattuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1004 del 18.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il passaggio tra le posizioni stipendiali del personale scolastico, disciplinato dall’art. 79 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007, si acquisisce al termine dei periodi previsti dall’allegata Tabella 2, con la conseguenza che la fascia stipendiale successiva matura solo al compimento dell’anzianità indicata quale estremo superiore della fascia precedente, e non al primo giorno successivo al decorso dei mesi di durata dell’anno ivi indicato. L’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi nazionali, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, va compiuta dal giudice di legittimità secondo i criteri degli artt. 1362 e ss. cod. civ., privilegiando il significato letterale delle espressioni usate e leggendo le clausole le une per mezzo delle altre.
Il Fatto
Una lavoratrice del comparto scuola, in servizio a tempo determinato, otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di differenze retributive maturate a seguito del riconoscimento dell’anzianità di servizio. Il Ministero proponeva opposizione, contestando la corretta determinazione della fascia stipendiale di appartenenza e, conseguentemente, l’importo delle differenze dovute.
Il Tribunale di Tempio Pausania accoglieva parzialmente l’opposizione, rideterminando l’importo in misura inferiore rispetto a quello ingiunto, e la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava tale decisione, condividendo l’interpretazione dell’art. 79 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 fatta propria dal primo giudice. La lavoratrice ricorreva quindi per cassazione, contestando la corretta individuazione del termine utile per il passaggio alla fascia stipendiale successiva.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente ribadito che, in tema di pubblica amministrazione, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, e che l’interpretazione di tali contratti va condotta secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., facendo innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate.
Nel caso di specie, la clausola dell’art. 79 del CCNL del 29.11.2007 prevede che il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra sia acquisito “al termine dei periodi previsti dall’allegata Tabella 2”. La ricorrente sosteneva che il termine per il passaggio dalla prima fascia (0-2 anni) alla seconda (3-8 anni) cadesse al compimento dei 24 mesi di servizio, mentre il Ministero riteneva che la seconda fascia fosse acquisita solo alla maturazione di un’anzianità di 2 anni, 11 mesi e 29 giorni.
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, osservando come la tesi della ricorrente non considerasse che le clausole contrattuali si interpretano le une per mezzo delle altre. L’art. 79, letto in combinato disposto con la Tabella 2, che delimita la prima fascia con gli estremi 0/2 e la seconda con l’anzianità compresa fra 3 ed 8 anni, implica evidentemente che il periodo compreso fra il compimento del 24° mese e la maturazione del terzo anno non possa essere collocato nella seconda fascia, riservata a coloro che vantano un’anzianità triennale.
La pretesa anticipazione della seconda fascia al primo giorno successivo al compimento del 24° mese, infatti, contrasterebbe con il tenore del testo contrattuale, che indica chiaramente come il passaggio avvenga al termine e non all’inizio dei periodi indicati, e stravolgerebbe la tabella, che fa partire la prima fascia dall’anzianità 0 e non da 1. La Corte ha infine escluso che argomenti a sostegno della tesi della ricorrente potessero trarsi dalla motivazione di Cass. n. 3247/2025, pronunciata in continuità con Cass. n. 33054/2023, trattandosi di pronunce che hanno interpretato una diversa contrattazione e riguardavano la diversa questione della valorizzazione della data di assunzione rispetto al 31 dicembre dell’anno di maturazione del requisito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese, stante la novità della questione.
Nota della Redazione
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