Interposizione illecita di manodopera e poteri del committente sull’appalto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32844 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, con riferimento agli appalti c.d. endoaziendali, opera ogni volta che l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore soltanto i compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione finalizzata a un risultato produttivo autonomo e senza assunzione del rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo. Ai fini della liceità dell’appalto di opere e servizi occorrono, pertanto, l’organizzazione autonoma e l’assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore e l’esercizio concreto, da parte sua, del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori impiegati. L’accertamento circa la sussistenza degli elementi del fenomeno interpositorio e il loro apprezzamento costituiscono attività riservata al giudice del merito.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda del lavoratore diretta al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nell’VIII livello del CCNL di settore, sull’accertamento di una interposizione fittizia di manodopera in relazione a un appalto di servizi di movimentazione di materiali affidato a una società cooperativa.

La società committente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente ricondotto a una gestione del rapporto di lavoro le indicazioni provenienti dal committente, trattandosi invece di istruzioni fisiologiche all’esecuzione dell’appalto, le quali, in quanto relative a operazioni routinarie, non avrebbero inciso sulla genuinità dell’appalto.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sotto l’apparente deduzione dell’error in iudicando, i motivi propongono in realtà una diversa ricostruzione della vicenda storica attraverso una valutazione degli elementi istruttori difforme da quella dei giudici del merito. Il vizio di violazione di legge coincide con l’errore interpretativo, ossia con l’erronea individuazione della norma regolatrice o la comprensione errata della sua portata precettiva, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta è esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015).

Nel caso in esame la sentenza impugnata è apparsa conforme, in diritto, alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18810 del 2025; Cass. n. 30646 del 2024; Cass. n. 27213 del 2018; Cass. n. 15693 del 2009). Il divieto di interposizione in riferimento agli appalti endoaziendali opera quando l’appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, trattenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, quali retribuzione, pianificazione delle ferie e assicurazione della continuità della prestazione, senza una reale organizzazione della prestazione né assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei dipendenti al potere direttivo e di controllo.

La Corte d’Appello ha ritenuto provato il fenomeno interpositorio sulla base di un articolato compendio di elementi, tutti coerenti con il principio di diritto richiamato: il personale del committente indicava giornalmente quali capi prelevare, come posizionare i costumi, dettando tempi e priorità degli incarichi, mentre il preposto della cooperativa non era presente nel magazzino e svolgeva mera gestione amministrativa. La censura si scontra, inoltre, con il divieto posto dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c. per la pronuncia c.d. doppia conforme.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ravvisato i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380 bis c.p.c., in quanto la motivazione è conforme alla proposta di definizione accelerata, indice di una ipotesi tipizzata di abuso del processo (Cass. S.U. n. 27195/2023), e per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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