Revocazione della sentenza di Cassazione solo nei casi tipizzati dall’art. 391-ter (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32845 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione è ammessa, ai sensi dell’art. 391-ter cod. proc. civ., per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell’art. 395 cod. proc. civ., ma solo per i provvedimenti del giudice di legittimità che hanno deciso la causa nel merito. Quando la Cassazione si è limitata a rigettare il ricorso, la revocazione proposta per travisamento delle risultanze probatorie ai sensi dei numeri 2 e 3 dell’art. 395 cod. proc. civ. è inammissibile. Il termine di proposizione decorre dalla pubblicazione della sentenza e il suo mancato rispetto preclude l’esame del merito. L’ampliamento dei casi di revocazione rientra nella discrezionalità del legislatore, non essendo configurabile un’interpretazione additiva della normativa processuale.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente con mansioni di portalettere, era stata licenziata per giusta causa con lettera del 3.1.2017. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 5.11.2018, aveva confermato la legittimità del recesso, ravvisando nella condotta di abbandono della posta da consegnare gli estremi della giusta causa. La Corte di Cassazione, con sentenza depositata nel settembre 2020, aveva rigettato il ricorso della lavoratrice, ritenendo corretta l’inferenza presuntiva dei giudici di merito.
Successivamente, il Tribunale penale di Reggio Calabria, con sentenza n. 875 dell’1.4.2021, aveva assolto la lavoratrice con formula piena dal reato di cui all’art. 340 cod. pen. La stessa ha quindi proposto ricorso per revocazione avverso la pronuncia di legittimità, ai sensi dell’art. 395, nn. 2 e 3, cod. proc. civ., deducendo che la Corte aveva deciso ignorando la successiva decisione penale.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’ammissibilità della revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, osservando che l’art. 391-bis cod. proc. civ. richiama l’ipotesi del numero 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., mentre l’art. 391-ter cod. proc. civ. estende l’ammissibilità ai motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell’art. 395 cod. proc. civ., ma esclusivamente per i provvedimenti del giudice di legittimità che hanno deciso la causa nel merito.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata per revocazione aveva rigettato il ricorso, senza decidere il merito della controversia. Da qui l’inammissibilità della revocazione fondata sui numeri 2 e 3 dell’art. 395 cod. proc. civ., non sussistendo il presupposto oggettivo richiesto dalla norma.
La Corte rileva inoltre il mancato rispetto dei termini di proposizione del ricorso per revocazione, depositato oltre quattro anni sia dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione sia dalla pubblicazione della sentenza penale invocata. Il dato temporale assume rilievo autonomo e concorrente rispetto alla ragione di inammissibilità già individuata.
Sul piano della legittimità costituzionale, il Collegio richiama la propria giurisprudenza recente (Cass. n. 22106/2025), secondo cui le limitazioni previste non sono sospettabili di incostituzionalità. L’ampliamento dei casi di revocazione dei provvedimenti della Cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore, anche in ragione dell’esigenza, desumibile dall’art. 111 Cost., di evitare che i processi si protraggano all’infinito. Ne consegue l’inammissibilità di ogni interpretazione additiva della normativa, che comporterebbe un radicale mutamento del sistema processuale.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. La Corte nulla dispone sulle spese in assenza del controricorrente e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.