Interposizione e prova presuntiva nell’accertamento delle plusvalenze (Cass. civ. Sez. V n. 2713 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 non si limita all’ipotesi della simulazione relativa e dell’interposizione fittizia, ma si estende alle manovre elusive costituite da operazioni effettive e reali, quando sia dimostrato che il contribuente è l’effettivo possessore del reddito per interposta persona. Non è necessario un comportamento fraudolento: basta un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere il regime fiscale. Quanto alla prova, il giudice di merito può fondare la presunzione su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., ma non può limitarsi a un giudizio di plausibilità della ricostruzione dell’Ufficio, dovendo accertare che i fatti siano effettivamente provati. La qualificazione dei fatti concreti entro i tre caratteri legali della presunzione è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, all’esito di un processo verbale di constatazione, notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2007, ai fini Irpef e addizionali, recuperando a tassazione la plusvalenza realizzata mediante cessione di azioni di una compagnia aerea. L’Ufficio imputava la plusvalenza alla persona fisica, amministratore delegato della società, sebbene la titolarità delle azioni fosse di una società di capitali estera, costituita con il contribuente come unico socio e localizzata in una zona a fiscalità privilegiata. La rettifica muoveva dall’art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973, sul presupposto di una interposizione elusiva nella titolarità delle azioni.
Il contribuente impugnava gli atti impositivi. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, rilevando che non era stato dimostrato il possesso del reddito e che la plusvalenza era stata determinata erroneamente. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, riteneva inidonea la documentazione sulla residenza estera, reputava provato il possesso del reddito e corretta la quantificazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo alla presunta prova contraria alla presunzione di residenza fiscale in Italia di cui all’art. 2, comma 2-bis, t.u.i.r., è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che, per le fattispecie antecedenti al 1° gennaio 2024, non si applica la modifica di cui all’art. 1 d.lgs. n. 209 del 2023, richiamando Cass. n. 19843 del 2024: il domicilio coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali, con prevalenza del luogo in cui la gestione è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi. Il ricorrente, in realtà, chiede una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia, ricordando che non basta la mancanza di un’espressa statuizione, occorrendo la totale pretermissione di un punto indispensabile alla soluzione del caso. Quanto alla notifica dell’avviso, il ricorso tempestivo del contribuente sana l’eventuale nullità per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., ma tale sanatoria non impedisce il decorso del termine di decadenza qualora quest’ultimo sia maturato prima del fatto sanante. Nel caso di specie il termine non era scaduto, trovando applicazione il raddoppio dei termini per l’astratta configurabilità di un reato perseguibile d’ufficio.
Il quarto e il quinto motivo sono invece fondati. La Corte conferma che l’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 non presuppone un comportamento fraudolento e si estende alle operazioni effettive e reali, prevalendo la sostanza sulla forma. Tuttavia la Commissione tributaria regionale non ha fatto buon governo della norma: ha definito la ricostruzione dell’Ufficio meramente plausibile, esprimendo un giudizio di credibilità là dove avrebbe dovuto verificare che i fatti fossero provati, e si è limitata a constatare l’arricchimento del patrimonio personale, senza vagliare adeguatamente gli indizi di preordinazione delle operazioni. La sussunzione dei fatti concreti sotto i caratteri della presunzione è sindacabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., secondo Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014.
La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini fornendo congrua motivazione, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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