Riunione degli appelli tributari e giudicato esterno su accertamenti induttivi (Cass. civ. Sez. V n. 2790 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riunione in un unico procedimento di più procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario è insindacabile in sede di legittimità, ancorché disposta fuori dei casi previsti dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., poiché tali norme disciplinano non una fase dell’iter formativo della decisione, ma solo l’ordine del procedimento, sicché la loro asserita violazione non determina la nullità della sentenza. La sentenza del giudice tributario che accerta contenuto ed entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato per le imposte dello stesso tipo dovute negli anni successivi solo per gli elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, mentre non ha efficacia vincolante quando l’accertamento dei diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli. La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è di regola incensurabile in cassazione.
Il Fatto
Una società esercente attività di lavorazione di materie plastiche veniva sottoposta a controlli dai quali emergeva l’omessa presentazione, a partire dal 2006, delle dichiarazioni dei redditi per più periodi d’imposta, nonché delle dichiarazioni ai fini IVA e IRAP. L’Ufficio, dopo aver invitato la società a fornire documentazione tramite questionario, emetteva quattro avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2008-2009, 2009-2010, 2009 e 2010, determinando induttivamente il maggior reddito d’impresa e il volume d’affari.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi con quattro sentenze; la CTR del Piemonte confermava le decisioni di primo grado, ritenendo legittimo l’operato dell’Ufficio e inammissibile la documentazione prodotta solo in fase contenziosa. La società proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, resistito dall’Agenzia delle entrate con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per avere la CTR riunito quattro appelli relativi a imposte eterogenee. La Corte lo dichiara manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza costante secondo cui la riunione davanti al medesimo ufficio giudiziario è insindacabile in legittimità, giacché le norme sulla riunione disciplinano solo l’ordine del procedimento e non una fase formativa della decisione.
Il secondo motivo censurava il rigetto della perizia e dei documenti prodotti in appello. La Corte lo reputa inammissibile: viola i principi di precisione e autosufficienza, non rendendo conto della produzione documentale e della sua non coincidenza con quanto omesso in sede amministrativa. L’art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 sancisce un’inammissibilità originaria, non superabile dalla facoltà processuale di produrre documenti in appello ex art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992. Il motivo è inoltre privo di decisività, poiché la CTR ha comunque valutato la documentazione nel merito.
Il terzo motivo deduceva il difetto assoluto di motivazione. La Corte lo dichiara in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato, rilevando che la ricorrente omette di esplicitare il contenuto della consulenza tecnica e di chiarire se essa si fondasse sui soli documenti trasmessi in risposta al questionario. La CTR, ben lungi dall’omettere la motivazione, ha affermato che documenti e perizia, oltre che tardivi, non dimostrano, per la loro parzialità, la fondatezza delle tesi proposte.
Il quarto motivo invocava il giudicato esterno di due sentenze della CTR del Piemonte relative ad annualità antecedenti. La Corte lo dichiara inammissibile: le sentenze non risultano prodotte munite di attestazione di passaggio in giudicato e non ne vengono riprodotti gli elementi essenziali. Richiamando le Sez. 5, n. 20029 del 30.09.2011 e Sez. 5, n. 38950 del 07.12.2021, si ribadisce che l’efficacia vincolante opera solo per gli elementi tendenzialmente permanenti e non quando l’accertamento si fondi su presupposti di fatto mutevoli.
Il quinto motivo censurava il diniego della CTU. La Corte lo dichiara inammissibile: la valutazione sulla necessità della consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è incensurabile ove non dedotta nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., secondo il principio espresso da Sez. 2, n. 72 del 03.01.2011. Il ricorso è quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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