Onere prova contraria su contribuente e insindacabilità merito studi settore (Cass. civ. Sez. V n. 24697 del 06.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte fondato sugli studi di settore, l’Amministrazione finanziaria assolve al proprio onere probatorio quando dimostri la sussistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dai parametri. Sorge allora a carico del contribuente l’onere di offrire la prova contraria, allegando e dimostrando circostanze specifiche e concrete idonee a superare la presunzione semplice. La valutazione dell’idoneità di tale prova costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se logicamente e giuridicamente coerente. Il controllo della Corte di cassazione resta circoscritto al profilo logico-formale e alla correttezza giuridica del ragionamento, non potendosi riesaminare il merito della causa.
Il Fatto
Il contribuente, esercente l’attività di vendita di materiale edile, impugnava un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l’anno di imposta 2006. L’Ufficio, sulla base dello studio di settore TM11U, aveva accertato maggiori ricavi, con conseguente recupero a tassazione, sanzioni e interessi.
La C.T.P. accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Ufficio avesse applicato in modo acritico lo studio di settore, senza considerare le peculiarità dell’attività. La C.T.R. della Calabria rigettava l’appello dell’Agenzia, confermando la corretta distribuzione dell’onere della prova e l’adeguatezza delle circostanze specifiche dedotte dal contribuente, riconducibili agli effetti dell’alluvione dell’anno 2000 protrattisi negli anni successivi. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente perché entrambi incentrati sulla violazione dei criteri di riparto dell’onere probatorio in materia di studi di settore, sono stati dichiarati infondati. L’Agenzia sosteneva che la C.T.R. avesse invertito l’onere della prova, addossando all’Ufficio un obbligo dimostrativo non previsto, laddove era il contribuente a dover giustificare lo scostamento dai parametri e la mancanza di adeguata remunerazione.
La Corte osserva che, al contrario, i giudici di gravame hanno correttamente ritenuto che l’onere della prova contraria gravasse proprio sul contribuente. Essi hanno verificato che tale prova era stata fornita, consistendo nella deduzione e dimostrazione di circostanze specifiche, individuate negli effetti dell’alluvione dell’anno 2000 protrattisi sugli esercizi successivi.
La C.T.R. ha inoltre rilevato che l’Ufficio non aveva adeguatamente contestato tali giustificazioni, né aveva supportato con argomenti validi la prospettata validità degli indici presuntivi utilizzati. Non si ravvisa, pertanto, la dedotta violazione delle regole sul riparto probatorio.
Il punto decisivo è di ordine processuale: l’apprezzamento espresso dal giudice di merito sugli elementi di prova disponibili, in sé coerente, resta insindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente non può contrapporre a tale valutazione una ricostruzione difforme, poiché alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare il merito, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito. A quest’ultimo resta riservato individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere quelle idonee a dimostrare i fatti in discussione, secondo l’orientamento richiamato dalla stessa ordinanza.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese processuali, liquidate e distratte in favore del procuratore del controricorrente, dichiaratosi antistatario. Non si applica la disposizione sul contributo unificato, essendo la parte soccombente un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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