Interpretazione del contratto e sindacato di legittimità sulla clausola di esclusiva (Cass. civ. Sez. III n. 2751 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contratto costituisce un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti e si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito. Il relativo apprezzamento è censurabile in cassazione soltanto per assoluta inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata. Il ricorrente che deduca la violazione dei canoni legali di interpretazione non può limitarsi ad asserire una diversa ricostruzione della volontà pattizia, ma deve offrire la trascrizione integrale del testo contrattuale e degli atti richiamati, onde consentire alla Corte, priva di accesso diretto agli atti, di verificare la dedotta violazione. Non è necessario che l’interpretazione adottata dal giudice sia l’unica possibile, essendo sufficiente che sia una delle interpretazioni plausibili. Il danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche per lesione dell’immagine deve essere oggetto di allegazione e prova, non potendo la liquidazione equitativa supplire all’accertamento della sua esistenza.
Il Fatto
Una società aveva convenuto in giudizio la propria mandante, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti da pratiche concorrenziali scorrette nel corso di un rapporto di distribuzione in esclusiva risalente al 1990 e rinnovato sino al 2013.
Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria, escludendo il danno da lesione dell’immagine commerciale. La Corte d’appello, respinto l’appello principale e accolto quello incidentale, aveva rideterminato il mancato guadagno e confermato il rigetto del danno non patrimoniale. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione processuale: il controricorso è stato tardivamente depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso. Poiché i giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2023 sono soggetti all’art. 370 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, che ha eliminato l’obbligo di notifica del controricorso, la costituzione avviene mediante il solo deposito. Il controricorso è quindi tardivo e nulla si dispone sulle spese.
Nel merito, il primo motivo censurava l’interpretazione della clausola contrattuale che riservava alla mandante la facoltà di stipulare direttamente contratti con supermercati di carattere nazionale. La Corte rileva che la doglianza si risolve in una mera asserzione, non indicando le clausole da cui desumere la diversa volontà pattizia. Ribadisce che l’interpretazione del contratto è indagine di fatto, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o inadeguatezza della motivazione.
Il ricorrente deve indicare in modo specifico le norme violate, precisare come il giudice se ne sia discostato e offrire la trascrizione integrale del testo contrattuale, non avendo la Corte accesso diretto agli atti. Non occorre che l’interpretazione adottata sia l’unica possibile: quando una clausola ammette più letture, la parte non può dolersi della scelta compiuta dal giudice. La ricorrente omette di riprodurre il contratto e le parti rilevanti della c.t.u., incorrendo nella violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
Il secondo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile. Il vizio dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato nel 2012, concerne solo il mancato esame di un fatto storico controverso, non la critica all’argomentazione del giudice. La Corte d’appello ha motivato adeguatamente la scelta del metodo contabile, rilevandolo come l’unico possibile in base alla documentazione prodotta.
Il terzo motivo è inammissibile perché non autosufficiente e perché contrappone al risultato ermeneutico del giudice una diversa lettura del contratto. Il quarto motivo è infondato: il danno non patrimoniale per lesione dell’immagine delle persone giuridiche richiede allegazione e prova, e il danno all’immagine commerciale non sussiste in re ipsa. La liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. opera sul quantum, non sull’accertamento dell’esistenza del danno. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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