Eccezione di incompetenza territoriale inammissibile se non indica tutti i fori alternativi (Cass. civ. Sez. 3 n. 19040 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo in controversia in materia di obbligazioni, l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata dall’opponente, persona fisica che riveste la posizione sostanziale di convenuto, è inammissibile qualora non contenga la contestazione e l’indicazione del giudice competente con riferimento a tutti i fori alternativi previsti dalla legge. L’onere di indicazione dei fori concorrenti opera con riguardo sia ai fori generali delle persone fisiche di cui all’art. 18 cod. proc. civ., i quali si fondano su criteri di collegamento autonomi (residenza, domicilio ed eventuale dimora), sia ai fori speciali facoltativi di cui all’art. 20 cod. proc. civ. L’omessa indicazione anche di uno solo dei fori concorrenti determina l’incompletezza dell’eccezione, che deve ritenersi come non proposta, con conseguente radicamento della competenza del giudice adito.

Il Fatto

La ricorrente, creditrice di un compenso professionale, otteneva un decreto ingiuntivo dal Giudice di pace di Napoli nei confronti della debitrice. Quest’ultima proponeva opposizione, sollevando eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Giudice di pace di Roma. Il Giudice di pace di Napoli, in accoglimento dell’eccezione, dichiarava la propria incompetenza. La creditrice proponeva appello dinanzi al Tribunale di Napoli, che rigettava l’impugnazione, ritenendo ammissibile l’eccezione perché sollevata con la contestazione di tutti i fori alternativi. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, con istanza subordinata di conversione in regolamento necessario di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato l’impugnazione, rammentando che la sentenza del Tribunale che decide in sede di appello unicamente sulla competenza del Giudice di pace è impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. Nella specie, la conversione del ricorso ordinario è stata ritenuta operante, essendo stato il ricorso notificato nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ.

Nel merito, la Corte ha rilevato che l’eccezione di incompetenza era stata proposta dall’opponente esclusivamente con riferimento alla propria residenza, senza contestare specificamente il criterio di collegamento relativo al domicilio. L’intimata, infatti, aveva richiamato in generale gli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., ma aveva fondato l’eccezione solo sulla residenza, omettendo di negare la sussistenza del proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito da parte dell’opponente persona fisica rende necessaria l’indicazione del giudice competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all’art. 20 cod. proc. civ., anche ai fori generali previsti dall’art. 18 cod. proc. civ., considerato che il domicilio è criterio di collegamento autonomo rispetto alla residenza (Cass. n. 14096 del 07/07/2020).

L’omessa assoluzione di tale specifico onere rendeva inammissibile l’eccezione, che andava reputata tamquam non esset, con conseguente radicamento della competenza del giudice adito. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli, fissando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione e condannando l’intimata alla rifusione delle spese del regolamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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