Ricorso inammissibile se critica frammista su qualificazione rapporto lavoratore socialmente utile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9905 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, prospetti censure di mero fatto sulla natura e sulla qualificazione del rapporto, è inammissibile in quanto mira a contestare la valutazione delle prove riservata al giudice di merito. L’articolazione di un singolo motivo in più profili, ciascuno prospettabile come autonomo motivo, integra ragione di inammissibilità. L’accertamento del fatto sotteso alla qualificazione del rapporto è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per i vizi specifici dell’art. 360 cod. proc. civ. Nei confronti delle società in house, a cui sia applicabile ratione temporis l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, è esclusa la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva domandato al giudice del lavoro il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intrattenuto con una società in house del Comune, in qualità di lavoratore socialmente utile e di percettore di compensi tramite voucher, con conseguente condanna al risarcimento e alla conversione del rapporto.

Il tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione, rilevando la carenza di allegazioni idonee a provare compiti esorbitanti rispetto alle attività socialmente utili e l’insufficienza degli ordini di servizio richiamati. Avverso la sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nel suo complesso, richiamando integralmente la precedente ordinanza n. 34579 del 2024, dalla quale non ha ravvisato ragioni per discostarsi.

Anzitutto i motivi violano il principio di specificità del ricorso per cassazione: il giudizio di legittimità è a critica vincolata, delimitato dalle ipotesi tassative di censura, e l’articolazione di un singolo motivo in più profili, ciascuno prospettabile come autonomo, ne rende difficoltosa l’individuazione. Il ricorso muove poi critiche generalizzate avverso la sentenza, quasi si versasse in un terzo grado di merito.

Le censure, sotto l’apparente deduzione di vizi di diritto, prospettano in realtà questioni di mero fatto sulla natura del rapporto. Esse mirano a contestare la valutazione delle prove e la qualificazione operata dalla Corte territoriale, accertamento riservato al giudice di merito e sindacabile solo per il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Tuttavia tale sindacato è nella specie precluso dalla ricorrenza di una ipotesi di doppia conforme.

Non sussistono neppure vizi di motivazione, censurabili solo ove la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o manifestamente contraddittoria. I richiami agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. risultano inappropriati, perché la scelta dei mezzi istruttori è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e la violazione delle regole sul libero convincimento è deducibile solo nei limiti del difetto di motivazione.

Il ricorso difetta infine di specificità perché non documenta né trascrive le prove e non si confronta con le rationes decidendi, omettendo di considerare che la società è in house e che non è ammessa alcuna conversione del rapporto. La Corte richiama sul punto la sentenza n. 420 del 2024 e l’ordinanza n. 14751 del 2024. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *