Interruzione per morte del difensore e termine di riassunzione dalla dichiarazione giudiziale (Cass. civ. Sez. I n. 15004 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interruzione automatica del processo per morte dell’unico difensore della parte costituita, il termine di riassunzione o prosecuzione ex art. 305 cod. proc. civ. decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione, non dalla conoscenza di fatto dell’evento acquisita dal procuratore di altra parte in un diverso procedimento. Il principio coniato dalle Sezioni Unite n. 12154 del 2021 in materia di interruzione per dichiarazione di fallimento è estensibile a ogni ipotesi di interruzione automatica, essendo identica la ratio di tutela della parte colpita dall’evento. La conoscenza legale presuppone, inoltre, tanto l’evento interruttivo quanto la formale individuazione dello specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti.
Il Fatto
La società attrice convenne in giudizio la banca per ottenere la restituzione di somme addebitate su due conti correnti, previa declaratoria di nullità di clausole contrattuali in tema di interessi ultra-legali, anatocistici e usurari e di spese non specificate. Il Tribunale accolse la domanda e condannò la banca al pagamento di una somma, oltre interessi e spese. Proposto appello dalla banca, il processo fu dichiarato interrotto per il decesso del difensore della parte appellata, di cui l’appellante aveva dato atto in istanza.
La banca riassunse il giudizio; la controricorrente eccepì l’estinzione per riassunzione tardiva rispetto al termine ex art. 305 cod. proc. civ., deducendo che i difensori della banca avevano avuto conoscenza del decesso sin dall’estate del 2017, in ragione di una comunicazione ricevuta in altro procedimento. La Corte d’appello di Venezia dichiarò estinto il giudizio. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce dapprima la vicenda processuale: l’istanza con cui la banca aveva segnalato il decesso, la dichiarazione di interruzione, la successiva notificazione del ricorso in riassunzione e l’eccezione di estinzione fondata sulla conoscenza acquisita nel diverso procedimento. Il nodo giuridico è il dies a quo del termine di riassunzione nel caso di interruzione conseguente alla morte del difensore.
Ai sensi dell’art. 301 cod. proc. civ., la morte del procuratore determina interruzione automatica del processo, indipendentemente dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione previste dall’art. 300 cod. proc. civ. per il diverso caso di morte o perdita di capacità della parte costituita. La ratio dell’istituto protegge la parte colpita dall’evento dal pregiudizio derivante dall’assenza del difensore. Ne segue la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.
L’art. 305 cod. proc. civ., nel testo inciso dalle pronunce della Corte costituzionale n. 139 del 1967 e n. 159 del 1971, onera le parti di provvedere alla riassunzione entro il termine dalla data dell’interruzione. La Corte richiama l’orientamento secondo cui il termine decorre dalla conoscenza legale dell’evento, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata, che deve avere ad oggetto tanto l’evento in sé quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti.
Il Collegio valorizza il dictum delle Sezioni Unite n. 12154 del 2021, che ha assimilato la dichiarazione di fallimento ai comuni eventi interruttivi, individuando nella dichiarazione giudiziale d’interruzione le più congrue forme di produzione della conoscenza. La Corte estende tale principio alle altre ipotesi di interruzione automatica, tra cui quella per morte dell’unico difensore.
Il termine di riassunzione decorre dunque dalla dichiarazione di interruzione. In via subordinata, la Corte osserva che l’informazione ammessa dai difensori circa il decesso, acquisita in altro procedimento, non integra la conoscenza legale richiesta, mancando il collegamento con lo specifico processo inciso dall’evento. Il primo motivo è pertanto accolto, assorbito il secondo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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