Opposizione alla stima e indennizzo da acquisizione sanante: termine ordinario di prescrizione (Cass. civ. Sez. I n. 11654 del 04.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio previsto dall’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 e, successivamente, dall’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, per l’opposizione alla stima definitiva dell’indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Ne consegue che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione può contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione. L’art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio all’art. 42-bis, né sono consentite interpretazioni estensive o analogiche di norme che condizionano l’esercizio del diritto di azione con termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge. La comune natura indennitaria del credito dell’espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione giustifica la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d’appello, ma non consente di superare le diversità strutturali dei relativi procedimenti amministrativi.

Il Fatto

La controversia tra una società e un Comune ha ad oggetto l’indennità reclamata dalla prima in ragione di un provvedimento di acquisizione sanante di un proprio fondo, oggetto di occupazione e di trasformazione irreversibile da parte dell’ente. La Corte d’appello, investita del contenzioso, ha rigettato l’eccezione di tardività dell’opposizione alla stima sollevata dal Comune. Il giudice di merito ha ritenuto applicabile il termine di cui all’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, aderendo a un indirizzo di legittimità. Nel merito ha poi liquidato le spese in favore della parte vittoriosa, omettendo però il compenso per una fase processuale e la rifusione di alcune voci di spesa.

Avverso tale ordinanza il Comune propone ricorso principale con un solo motivo, mentre la società resiste con ricorso incidentale affidato a due motivi, il primo dei quali condizionato.

La Motivazione della Corte

Il motivo del ricorso principale censura la violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 150/2011 in relazione agli artt. 42-bis e 54 d.P.R. n. 327/2001, per avere il decidente ritenuto ammissibile l’opposizione nonostante un diverso orientamento di legittimità. La Corte giudica il motivo infondato.

Il Collegio conferma il principio enunciato da Cass. n. 35287/2023: il termine perentorio dell’art. 54, comma 2, e poi dell’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 non si estende alla contestazione dell’indennizzo determinato nel provvedimento acquisitivo ex art. 42-bis. La ragione è testuale: l’art. 29 non rinvia all’art. 42-bis, e le norme che condizionano l’esercizio del diritto di azione con termini di decadenza non ammettono interpretazioni estensive o analogiche.

Su questo indirizzo si è attestata la giurisprudenza successiva, tra cui Cass. n. 4791/2025. La Corte sottolinea che le pronunce richiamate dal ricorrente sono tutte precedenti a Cass. n. 35287/2023, e che quest’ultima è stata adottata in udienza pubblica proprio per dirimere il contrasto sezionale, superando il pregresso indirizzo di Cass. n. 11687/2020.

Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo, essendo condizionato, resta assorbito. Il secondo è fondato quanto alla mancata liquidazione della fase istruttoria, come identificata dall’art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014, e quanto al rimborso del contributo unificato e della marca di iscrizione a ruolo, mentre è inammissibile sulle spese di consulenza.

La Corte decide nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., liquidando la fase in euro 4326,00. Il ricorso principale è respinto; il primo motivo incidentale assorbito; il secondo accolto nei limiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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