Cessione del credito e clausola risolutiva della transazione conservativa (Cass. civ. Sez. III n. 9479 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione del credito, l’art. 1263 cod. civ., nel prevedere il trasferimento del credito con privilegi, garanzie personali e reali e “altri accessori”, comporta il subentro del cessionario nell’integrale situazione creditoria ceduta. Rientra pertanto nell’oggetto della cessione anche il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nella transazione conclusa dal cedente con il debitore, ove questa si sia limitata a rimodulare il termine di adempimento mediante rateizzazione, senza novare il rapporto. La clausola non costituisce diritto autonomo, ma specifica il contenuto del credito ceduto e ne è strettamente collegata all’esercizio. Ne consegue che la risoluzione della transazione conservativa produce la reviviscenza dei rapporti originari, con efficacia ex tunc.
Il Fatto
Una società debitrice proponeva opposizione a precetto ex art. 615 cod. proc. civ. avverso l’atto con cui la mandataria di una cessionaria le intimava il pagamento di una somma rilevante, a titolo di credito derivante da un mutuo fondiario garantito da ipoteca. L’opponente contestava la legittimazione della creditrice, sosteneva che la cessione in blocco non ricomprendesse il credito azionato ed eccepiva di avere concluso con la banca originaria una transazione novativa che aveva definito i pregressi rapporti bancari.
Il Tribunale rigettava l’opposizione. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo la transazione priva di efficacia novativa e ravvisando l’inadempimento della debitrice, con conseguente operatività della clausola risolutiva espressa e reviviscenza degli accordi originari. La soccombente ricorreva per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la censura sulla mancata concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. Ribadisce che tale omissione non integra vizio processuale, salvo che ne derivi una concreta lesione del diritto di difesa. Il giudice conserva il potere discrezionale di rimettere la causa in decisione alla prima udienza, in forza del combinato disposto dell’art. 187, primo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 80-bis disp. att. cod. proc. civ. Chi denuncia la violazione deve allegare lo specifico pregiudizio e indicare le prove che avrebbe dedotto.
Nel merito, l’interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito ed è sindacabile solo per vizi dei canoni ermeneutici. L’accertamento sul carattere novativo della transazione costituisce apprezzamento di fatto. La Corte conferma che la transazione conservativa presuppone l’assenza di incompatibilità oggettiva tra rapporto preesistente e nuovo, nonché dell’animus novandi: il semplice “versamento a saldo e stralcio” non basta, integrando una mera rimodulazione quantitativa del debito e una dilazione.
Quanto alla cessione in blocco ex art. 58 t.u.b., la Corte ritiene infondate le censure: la natura non novativa della transazione e l’operatività ex tunc della risoluzione per inadempimento consentono di ritenere che il credito in contestazione rientrasse nella cessione, con motivazione fondata su un accertamento di fatto non sindacabile.
Il motivo sull’omesso esame del fatto decisivo è inammissibile, per novità della censura e per difetto di riconducibilità all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Nel merito, la mancata concessione della dilazione non elide l’inadempimento.
La Corte accoglie invece il principio centrale: il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nella transazione è incluso nell’oggetto della cessione. La transazione aveva modificato solo un elemento accessorio, il termine, prevedendo rateizzazione e caduta della stessa in caso di inadempimento. La clausola, utilità inerente all’esercizio del credito, non è diritto autonomo ma ne specifica il contenuto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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