Interversione del possesso, accessione e ricorso inammissibile per doppia conforme (Cass. civ. Sez. II n. 1413 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La detenzione qualificata del terreno, risalente a un rapporto concessorio, si estende al fabbricato costruito dal dante causa, poiché in difetto di diverso titolo o di previsione di legge opera l’accessione ex art. 934 c.c. e la costruzione non integra di per sé atto di interversione del possesso. L’uso del fabbricato quale abitazione, il pagamento delle utenze e il disbrigo di pratiche edilizie sono compatibili con la detenzione e non provano il possesso uti dominus. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella erronea ricognizione della fattispecie astratta e implica un problema interpretativo della norma, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta resta sottratta al sindacato di legittimità. In ipotesi di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non ne dimostra la diversità.

Il Fatto

Il ricorrente conviene in giudizio, davanti al tribunale, la controricorrente e il fallimento di un terzo soggetto, chiedendo l’accertamento dell’acquisto per usucapione della piena proprietà di un immobile, già oggetto di un rapporto concessorio risalente al 1960. Le convenute resistono chiedendo il rigetto.

Il tribunale rigetta la domanda e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5487/2022, conferma la decisione. Ritiene il giudice di merito che non siano provati atti di interversione della detenzione in possesso, che la detenzione del terreno si estenda al fabbricato per accessione e che l’uso esclusivo, i pagamenti e le pratiche di sanatoria non dimostrino il possesso uti dominus. L’acquisto del terreno nel 2001 da parte di tutti i coeredi interrompe ogni eventuale possesso per difetto di animus. Il soccombente propone ricorso per cassazione; la controricorrente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c. e dell’art. 934 c.c., sostenendo che il fabbricato avrebbe potuto essere usucapito separatamente dal suolo. La Corte osserva che la censura non coglie la ratio della decisione impugnata: la corte territoriale ha ritenuto che la detenzione qualificata del terreno si estendesse al fabbricato, in assenza di prova di atti di interversione, e che la costruzione non costituisse di per sé atto idoneo a mutare la detenzione in possesso.

Il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice di appello non avrebbe considerato che il ricorrente ha sempre abitato l’immobile, curandone manutenzione e ristrutturazione. La Corte lo dichiara inammissibile: in ipotesi di doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità, adempimento non svolto.

Quanto al terzo motivo, la Corte richiama l’orientamento secondo cui la lunga durata di un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà può integrare elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo in assenza di rapporti di parentela, poiché in tali rapporti il mantenimento della tolleranza per lungo tempo è plausibile. La sentenza impugnata è conforme a tale indirizzo.

La Corte rileva infine che il ricorrente non muove alcuna critica alla ragione della sentenza relativa all’acquisto del 2001, idoneo a interrompere il possesso per mancanza dell’animus possidendi. Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni autonome e sufficienti, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura sulle altre. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., avendo la decisione adottato il procedimento ex art. 380-bis cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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