Ripetizione indebito e onere della prova del pagamento in assenza di quietanza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13767 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripetizione di indebito, l’onere della prova dell’avvenuta corresponsione della somma grava su chi agisce per la restituzione. La prova non può essere desunta da meri prospetti paga non quietanzati dal lavoratore, in mancanza dell’indicazione delle modalità del pagamento e di ulteriori elementi gravemente e concordemente presuntivi. La motivazione è apparente, e come tale nulla, quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. L’impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, è inammissibile quando l’interesse alla sua proposizione non sia insorto per effetto dell’impugnazione principale.
Il Fatto
La società datrice propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che, confermando la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda di ripetizione di una somma corrisposta al lavoratore in esecuzione di una sentenza pretorile poi riformata in appello con pronuncia passata in giudicato.
Il lavoratore resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, dolendosi della statuizione di compensazione delle spese del grado di appello. La questione approda in Cassazione per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente e per il preteso omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe chiarito le ragioni dell’inidoneità del pagamento ritenuto avvenuto. Il motivo è infondato: la motivazione apparente ricorre solo quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, con argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il percorso logico del giudice.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui tale vizio è sindacabile sotto il profilo della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., con conversione in nullità della sentenza per il tramite dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. L’argomentazione della Corte d’appello è invece articolata e congrua, avendo fondato il rigetto sul difetto di prova del credito restitutorio.
Il secondo motivo, con cui si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile. Opera nella specie l’ipotesi della “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis: la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base delle due conformi decisioni, dimostrandone la diversità.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo dichiara inammissibile. L’orientamento più recente richiede che l’impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, sia dichiarata inammissibile laddove l’interesse alla proposizione non sia insorto per effetto dell’impugnazione principale. Nella specie, l’interesse a dolersi della compensazione delle spese era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza, ben prima dell’impugnazione avversa.
Ne consegue il rigetto del ricorso principale, la dichiarazione di inammissibilità di quello incidentale e la compensazione delle spese di legittimità tra le parti, reciprocamente soccombenti, con raddoppio del contributo unificato per entrambi i ricorrenti, ove dovuto.
Nota della Redazione
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