Invalidità civile e contribuzione figurativa: legittimazione INPS e CTU (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 75 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie per il riconoscimento dell’invalidità civile e dei benefici contributivi che ne derivano, l’INPS è l’unico soggetto legittimato passivo, perché la legge gli attribuisce in via esclusiva il potere amministrativo in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità. Sussiste l’interesse ad agire del dipendente pubblico ancora in servizio che chieda l’accertamento di una percentuale di invalidità superiore a quella riconosciuta in sede amministrativa, ove la causa petendi sia orientata al conseguimento dei contributi figurativi utili a fini pensionistici: tra accertamento dello status e prestazione richiesta vi è rapporto di strumentalità. La mancata presentazione della previa domanda amministrativa di pensione non preclude l’ammissibilità del ricorso proposto avverso il diniego formatosi in sede amministrativa. Il giudice può fondare il decisum sugli esiti della CTU quando il parere sia motivato, analitico, coerente e completo, e dia conto di tutte le patologie documentate, anche di quelle non valutate dalla commissione medica.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente pubblico con grado di ufficiale dell’Esercito, presentava nel 2019 domanda per il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, assumendo un’invalidità superiore al 74%. Adito il Giudice ordinario, questi declinava la giurisdizione con sentenza n. 1749/2019. Riassunta la causa davanti alla Corte dei conti, il ricorrente chiedeva accertarsi l’invalidità in misura superiore al 74% e, per l’effetto, il diritto a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, con condanna dell’amministrazione agli adempimenti per l’adeguamento della posizione contributiva e pensionistica.

La Commissione medica aveva stimato una riduzione permanente della capacità lavorativa al 40%. Il consulente di parte indicava una limitazione dell’82%. L’INPS eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse ad agire, il difetto di legittimazione passiva e la mancata previa domanda amministrativa; nel merito, l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il giudice respinge le eccezioni preliminari. Quanto all’interesse a ricorrere, l’oggetto della domanda è il riconoscimento di una percentuale di invalidità più elevata rispetto a quella già attribuita in sede amministrativa, e la finalità è il conseguimento dei contributi figurativi per incrementare l’anzianità contributiva del trattamento pensionistico pubblico. Il richiamo è a Cass. Ord. 62/2018, oltre che al principio espresso dalle SSRR n. 12/2023/QM/PRES in tema di previa domanda amministrativa, ritenuto estensibile alla fattispecie. Sussiste dunque il rapporto di strumentalità tra accertamento dello status e prestazione perseguita.

Quanto alla legittimazione passiva, la Corte osserva che l’INPS è il soggetto cui la legge identifica il potere amministrativo esclusivo in materia di invalidità civile e disabilità, e quindi l’unico legittimato in ambito processuale nelle relative controversie.

Nel merito, la questione ha natura tecnico-medica ed è stata affidata a CTU ai sensi dell’art. 166 c.g.c. Il perito ha dapprima acquisito la documentazione sanitaria, rilevando che la neoplasia tiroidea con interessamento linfonodale, pur riportata nel verbale, non era stata valutata dalla competente Commissione invalidità civile. Il parere definitivo riconosce un’invalidità superiore al 74%, stimata all’83% con la formula riduzionistica di Balthazard e, includendo il diabete mellito, all’87%.

Il giudice condivide le valutazioni del perito: il parere esamina tutte le patologie, applica i parametri normativi e risulta motivato, analitico, logicamente coerente e completo, nel rispetto del contraddittorio tecnico. Non emergono elementi per discostarsene. È pertanto dichiarato sussistente il requisito dell’invalidità superiore al 74%, pari all’87%, ai fini del beneficio della contribuzione figurativa. L’INPS è condannato ai conseguenti adempimenti per l’adeguamento della posizione del ricorrente, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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