Controllo bilanci ASUR Marche cessata sforamento tetti spesa sanitaria (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 144 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sui bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 170, legge n. 266/2005 e dell’art. 1, commi 3 e 7, d.l. n. 174/2012, è finalizzato a verificare la sostenibilità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità della gestione. L’accertamento di squilibri o della violazione di norme volte a garantire la regolarità finanziaria obbliga l’ente a adottare, entro sessanta giorni, i provvedimenti di rimozione delle irregolarità, restando altrimenti preclusa l’attuazione dei programmi di spesa privi di copertura. Anche in assenza di tale pregiudizio, l’ente ha il dovere di rimuovere le irregolarità riscontrate, per non inficiare l’utilizzo delle risorse pubbliche e l’attendibilità delle rilevazioni contabili. Il bilancio di previsione degli enti in regime di contabilità economico-patrimoniale, pur privo di funzione autorizzatoria, conserva un imprescindibile ruolo di programmazione e di controllo dei costi sanitari.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per le Marche ha esaminato i bilanci degli esercizi 2020, 2021 e 2022 della cessata ASUR Marche, azienda sanitaria unica regionale soppressa con la legge regionale Marche n. 19/2022. Le relazioni-questionario sono state redatte dal Collegio sindacale ai sensi dell’art. 1, comma 170, legge n. 266/2005; l’istruttoria ha incrociato i dati anche con gli esercizi pregressi. La gestione liquidatoria è stata attribuita all’AST di Ancona.
Dall’esame è emerso il mancato raggiungimento, per ciascun esercizio, degli obiettivi regionali di contenimento della spesa per dispositivi medici e farmaceutica, lo sforamento del vincolo di spesa per prestazioni da privati accreditati, il superamento del limite per il personale flessibile e, nel 2022, il mancato recupero dei tempi di attesa sui ricoveri.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro del controllo. Il bilancio di previsione degli enti sanitari, pur non avendo funzione autorizzatoria, costituisce lo strumento con cui la Regione impone gli obiettivi di contenimento di singole voci di costo. Nel triennio i bilanci preventivi sono stati approvati ad esercizi quasi conclusi e quelli regionali addirittura ad esercizio successivo avviato, vanificando la funzione programmatoria. La Corte raccomanda maggiore tempestività.
Sul pareggio di bilancio, i risultati sono pari a zero per ciascun esercizio: la chiusura in perfetto pareggio dipende dalla gestione su base budgetaria regionale e dalle assegnazioni definitive di risorse a valere sul Fondo Sanitario Indistinto. La Corte rileva che tale prassi non è pienamente allineata alle esigenze di tempestiva programmazione e non evidenzia adeguatamente i risultati di efficiente gestione.
Quanto alla spesa per dispositivi medici, il Collegio sindacale ha attestato il mancato raggiungimento degli obiettivi regionali in tutti gli esercizi. A livello regionale la spesa ha superato il tetto del 4,4% del FSR; sul punto il SSR marchigiano ha comunque garantito l’equilibrio economico nel triennio, con la conseguente non debenza del ripiano.
Sulla farmaceutica, la Corte rileva il mancato rispetto del tetto degli acquisti diretti mentre il tetto della convenzionata risulta rispettato; essendo stato conseguito l’equilibrio complessivo, la Regione non è tenuta al ripiano.
Lo sforamento del vincolo di spesa per prestazioni da privati accreditati, previsto dall’art. 15, comma 14, d.l. n. 95/2012, è confermato per tutti gli esercizi. La Corte richiama l’attenzione sull’elevato contenzioso e sulle crescenti insussistenze di attivo legate alle note di credito non emesse, che potrebbero determinare squilibri futuri.
Infine, sul personale, l’Ente ha rispettato il limite di spesa complessiva, ma la Corte ravvisa l’assenza di un adeguato sistema di controllo sulla facoltà di assunzioni flessibili prevista dall’art. 27, l.r. Marche n. 33/2014.
Nota della Redazione
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