Investimento del pedone: nessuna responsabilità se la sua condotta è imprevedibile e inevitabile (Cass. 18097/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n. 18097 del 5 giugno 2026 (R.G.N. 1174/2025) — Presidente Raffaele Frasca, Relatore Giulia Stano.
Il principio di diritto
La responsabilità del conducente per l’investimento di un pedone è esclusa quando la condotta di quest’ultimo sia imprevedibile e anormale, tale da costituire fattore causale autonomo ed esclusivo del sinistro, e il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili: in tal caso è superata la presunzione di cui all’art. 2054, primo comma, c.c. La ricostruzione della dinamica e la valutazione delle prove sono riservate al giudice di merito, non sindacabili in cassazione; il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia decisione conforme.
Il fatto
I congiunti di un pedone deceduto — investito su una tangenziale a scorrimento veloce dopo essere sceso dal proprio veicolo e aver improvvisamente occupato la corsia centrale — ricorrevano contro il rigetto della domanda risarcitoria. I giudici di merito, con doppia decisione conforme, avevano escluso la responsabilità del conducente, ritenendo la condotta del pedone imprevedibile e l’investimento inevitabile.
Il ricorso, affidato a un unico motivo (omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. sull’applicazione dell’art. 2054, comma 2, c.c.), era stato oggetto di proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. per inammissibilità; il ricorrente chiedeva comunque la decisione.
La motivazione
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile su entrambi i profili della proposta. Sotto il primo, la censura, dietro la veste dell’omesso esame, sollecita in realtà una rivalutazione delle prove, riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione (Cass. 20553/2021); l’esclusione del concorso di colpa per l’imprevedibilità della condotta del pedone è valutazione corretta in diritto e non censurata direttamente. Il conducente non risponde quando il pedone tenga una condotta imprevedibile e anormale, idonea a costituire colpa unica e sufficiente a causare l’evento (Cass. 25019/2024; 20140/2023; 9856/2022; 25027/2019).
Sotto il secondo, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile per la doppia decisione conforme (art. 360, quarto comma, c.p.c.), avendo l’appello confermato il rigetto rivalutando i medesimi fatti sulle stesse ragioni del primo grado.
Il Collegio richiama, quanto alla legittimità del procedimento, Sez. U n. 9611/2024 (il consigliere che ha formulato la proposta di definizione può comporre il collegio, senza incompatibilità). Poiché il ricorso è deciso in coerenza con la proposta ex art. 380-bis, ricorre il presupposto per l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Implicazioni pratiche
Nell’investimento di un pedone, la presunzione di colpa a carico del conducente (art. 2054, comma 1, c.c.) cade se la vittima ha tenuto una condotta talmente anomala e imprevedibile — come sostare o invadere una strada a scorrimento veloce vietata ai pedoni — da costituire la causa unica ed esclusiva del sinistro, purché il conducente abbia rispettato le cautele esigibili.
In cassazione non si può rimettere in discussione la ricostruzione del fatto: il motivo che, sotto forma di “omesso esame”, chiede una rilettura delle prove è inammissibile, tanto più con doppia conforme. Attenzione al filtro dell’art. 380-bis c.p.c.: insistere su un ricorso già segnalato come inammissibile espone alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. (somma alla controparte e alla cassa delle ammende).
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