Liquidazione coatta amministrativa: lo stato passivo sconta l’imposta di bollo, non il contributo unificato (Cass. trib. 18002/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 18002 del 4 giugno 2026 (R.G.N. 29139/2018) — Presidente Fabio Di Pisa, Relatore Alessio Liberati.
Il principio di diritto
In tema di liquidazione coatta amministrativa, gli atti relativi alla formazione e al deposito dello stato passivo non beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art. 18 del d.P.R. 115/2002, in quanto tale procedura, in detta fase, non integra un processo civile in senso tecnico ai sensi dell’art. 9 del medesimo decreto; ne consegue che gli atti restano soggetti all’imposta di bollo e non spetta il rimborso dell’imposta validamente corrisposta.
Il fatto
Una società in liquidazione coatta amministrativa aveva depositato lo stato passivo presso il Tribunale di Torino, versando 11.736 euro a titolo di imposta di bollo. Ritenendo l’atto soggetto al solo contributo unificato (principio di alternatività ex art. 18 d.P.R. 115/2002), chiedeva il rimborso all’Agenzia delle Entrate, che lo negava.
La Commissione tributaria provinciale di Torino annullava il diniego e la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello dell’ufficio, ritenendo la L.C.A. una procedura concorsuale e il deposito dello stato passivo atto “antecedente, necessario e funzionale”, esente da bollo. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione.
La motivazione
Il principio di alternatività (art. 18 d.P.R. 115/2002) esclude l’imposta di bollo per gli atti del processo civile — compresa la procedura concorsuale — soggetti al contributo unificato, dovuto ex art. 9 “per ciascun grado di giudizio”, con iscrizione a ruolo. L’esenzione opera, dunque, solo dove vi sia un vero processo con iscrizione a ruolo e conseguente contributo unificato.
La liquidazione coatta amministrativa, nella fase di deposito e formazione dello stato passivo, ha natura amministrativa e non processuale: manca un giudizio in senso tecnico, non vi è iscrizione a ruolo, non è dovuto il contributo unificato (non previsto nelle griglie dell’art. 13). Il deposito dello stato passivo del commissario liquidatore non acquista carattere giurisdizionale, ma assolve una funzione di pubblicità, segnando il momento a partire dal quale può aprirsi la fase giurisdizionale eventuale (ricorsi ex art. 209 l.f.). La natura amministrativa dell’istituto è confermata dalla giurisprudenza (Cass. S.U. 25174/2008; Cass. 12386/2011; Cass. 21216/2017).
Non applicandosi il contributo unificato ex art. 9, non opera neppure l’esenzione da bollo ex art. 18: il tributo era dovuto ab origine e il rimborso non spetta.
Implicazioni pratiche
Chi deposita lo stato passivo in una liquidazione coatta amministrativa deve corrispondere l’imposta di bollo: quella fase è amministrativa, non un processo civile con iscrizione a ruolo, sicché il contributo unificato non è dovuto e non scatta l’alternatività che esenterebbe dal bollo. Di conseguenza non è rimborsabile il bollo già versato.
Il principio di alternatività bollo/contributo unificato presuppone un processo in senso tecnico: senza iscrizione a ruolo, resta il bollo. La fase propriamente giurisdizionale della L.C.A. si apre solo con i ricorsi ex art. 209 l.f.
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