Investimento del pedone: velocità prudenziale presso le strisce (Cass. 20951/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n. 20951 del 2026

La pronuncia riguarda l’investimento mortale di un pedone da parte di un autobus. La vittima era appena scesa da un altro mezzo e aveva attraversato velocemente la carreggiata in corrispondenza, o nelle immediate vicinanze, delle strisce pedonali, parzialmente nascoste dal veicolo in sosta.

Questione esaminata

La Cassazione doveva verificare se il conducente avesse rispettato gli obblighi di prudenza e di adeguamento della velocità e se il rapido attraversamento del pedone potesse essere considerato un comportamento eccezionale e imprevedibile.

La difesa contestava inoltre la lettura del cronotachigrafo, la localizzazione del punto d’urto e il rigetto della richiesta di una nuova perizia sulla dinamica del sinistro.

Principio affermato

In prossimità degli attraversamenti pedonali il conducente deve osservare la massima prudenza e mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’effettivo esercizio della precedenza del pedone. Il principio vale anche quando l’attraversamento avvenga nelle immediate vicinanze delle strisce.

La responsabilità è esclusa soltanto se la condotta del pedone costituisce una causa eccezionale, atipica e imprevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento, e il conducente si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo tempestivamente.

Motivazione della Cassazione

Le testimonianze, le fotografie e il cronotachigrafo indicavano che il pedone aveva attraversato presso le strisce e che l’autobus viaggiava oltre il limite di 50 km/h, raggiungendo circa 60 km/h prima della decelerazione. La presenza dell’altro autobus rendeva la visuale ridotta e imponeva un’ulteriore diminuzione della velocità.

Il consulente aveva individuato in circa 29 km/h l’andatura che avrebbe consentito di evitare l’evento. Questo dato non escludeva la responsabilità, ma confermava che il conducente avrebbe dovuto rallentare sensibilmente in previsione del pericolo. Gli elementi disponibili rendevano inutile una nuova perizia e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Rilevanza pratica

Il rispetto del limite massimo indicato dal segnale non esaurisce gli obblighi del conducente. Quando la visibilità è ostacolata da autobus o altri veicoli in sosta vicino alle strisce, occorre procedere a una velocità ancora più contenuta, adeguata alla concreta possibilità che compaia un pedone.

Un attraversamento rapido non interrompe automaticamente il nesso causale. La condotta della vittima assume valore liberatorio soltanto quando sia realmente anomala e imprevedibile nonostante l’osservanza di tutte le cautele esigibili.

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