Estensione degli accordi di ristrutturazione: i creditori non aderenti conservano i diritti contro i fideiussori (Cass. civ. n. 6662 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinati dagli artt. 182 bis e seguenti legge fall., introdotti prima dell’entrata in vigore dell’art. 20, comma 2, lett. f), d.l. n. 118/2021, la cui efficacia sia stata estesa anche ai creditori non aderenti ai sensi dell’art. 182 septies legge fall., tali creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il principio dell’accessorietà della fideiussione, per cui l’estinzione dell’obbligazione principale libera il garante, trova un contemporamento in un principio comune a tutte le procedure concorsuali di origine negoziale, che impone di tutelare la posizione dei creditori per favorire la prestazione del loro consenso alla proposta di soluzione della crisi. Tale ultimo principio è suscettibile di applicazione analogica alla fattispecie degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, per le procedure regolate dalla disciplina anteriore all’introduzione dell’art. 182 decies legge fall.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce aveva accolto l’opposizione proposta da una società e da due persone fisiche avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca per il pagamento di una somma. I giudici di primo grado avevano ritenuto che, essendo stato omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti con efficacia estesa anche alla banca creditrice non aderente, il pagamento del debito novato da parte della debitrice principale avesse avuto effetti liberatori per i garanti, in ossequio alla natura accessoria della garanzia. La Corte d’Appello di Lecce aveva confermato tale decisione, rigettando il gravame proposto dalla società cessionaria del credito, la quale aveva invece sostenuto l’applicabilità dell’art. 184 legge fall. anche agli accordi di ristrutturazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1301 e 1239 cod. civ., nonché degli artt. 182 septies e 184 legge fall. Gli ermellini hanno dapprima ricostruito il quadro normativo, osservando che l’art. 182 decies legge fall., introdotto dal d.l. n. 118/2021 e applicabile ai procedimenti di omologazione avviati successivamente al 25 agosto 2021, ha espressamente previsto che i creditori non aderenti conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso; norma non applicabile ratione temporis al caso di specie, concernente un accordo del 2016.
La Corte ha quindi precisato che il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’estinzione del debito principale comporta l’estinzione delle garanzie accessorie, deve essere rettificato. Tale principio di accessorietà, espresso dagli artt. 1301, 1304, 1239 e 1941 cod. civ., trova infatti un contemporamento in un altro principio, comune a tutte le procedure concorsuali di origine negoziale, in base al quale i creditori coinvolti in tali procedimenti mantengono impregiudicati i diritti e le azioni nei confronti dei coobbligati, al fine di tutelare la loro posizione e favorire la prestazione del consenso alla proposta concordataria.
La Cassazione ha evidenziato che tale principio, desumibile dagli artt. 184 e 135 legge fall., è confermato anche dagli artt. 182 decies legge fall. e 59 CCII, sicché è possibile il ricorso all’applicazione analogica di tale disciplina agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, il cui inquadramento nell’ambito delle procedure concorsuali può considerarsi diritto vivente. La Corte ha pertanto enunciato il principio di diritto secondo cui i creditori non aderenti conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso anche per gli accordi di ristrutturazione introdotti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 118/2021.
È stato altresì accolto il ricorso incidentale, con cui si deduceva la violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993 per l’omessa prova della cessione del credito. La Corte ha ribadito che la parte che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una cessione in blocco, ha l’onere di dimostrare, in caso di contestazione, l’avvenuta conclusione del contratto di cessione e l’inclusione del credito in detta operazione, non essendo sufficiente la mera produzione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Corte d’Appello, essendosi limitata a fare riferimento alla mera allegazione della cessionaria, è incorsa nelle violazioni contestate. L’impugnata sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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