Investimento pedonale, prova liberatoria e concorso di colpa del pedone (Cass. civ. Sez. III n. 21761 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di investimento pedonale, la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente, posta dall’art. 2054, primo comma, cod. civ., può dirsi vinta solo ove il conducente dimostri, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando le cautele esigibili in relazione alle circostanze concrete, anche sotto il profilo della velocità di guida; dall’altro, che il pedone abbia tenuto una condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, tale da escludere ogni possibilità di prevedere ed evitare il sinistro. Ove tali presupposti non si integrino, il giudice di merito non può dichiarare superata la presunzione. Ai fini dell’eventuale concorso del pedone, poiché la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il giudice deve accertare in concreto la percentuale di colpa del pedone e ridurre progressivamente quella presunta al 100% a carico del conducente; è quindi erronea la valutazione paritaria dei contributi causali fondata sull’impossibilità di verificarne la misura.
Il Fatto
A seguito di un sinistro stradale avvenuto in Roma, un pedone riportava lesioni mentre completava l’attraversamento su strisce pedonali. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8672/2018, condannava in solido l’automobilista e la compagnia assicurativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in Euro 101.848,49 secondo le tabelle del Tribunale capitolino, attribuendo all’automobilista la responsabilità esclusiva dell’evento.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 13 luglio 2023, n. 5096, accoglieva parzialmente l’impugnazione principale della compagnia, ritenendo un concorso paritario del conducente e del pedone e dimidiando la somma liquidata. Il danneggiato ricorreva allora per cassazione con tre motivi, cui la compagnia resisteva proponendo ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 2043, 2054, primo e secondo comma, 2697 e 2728 cod. civ., sotto un duplice profilo: l’oggetto della prova liberatoria idonea a vincere la presunzione di responsabilità del conducente e il rapporto tra questa regola e quella dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. in tema di concorso di colpa del pedone. La Corte lo ritiene fondato.
Secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass. n. 3964 del 2014, Cass. n. 24472 del 2014, Cass. n. 4551 del 2017, Cass. n. 8663 del 2017, Cass. n. 9856 del 2022, Cass. n. 11175 del 2025), per vincere la presunzione il conducente deve provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, anche quanto alla velocità, e che il pedone abbia tenuto una condotta anormale e imprevedibile. La prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, sicché il giudice deve accertare in concreto la percentuale di colpa del pedone per ridurre progressivamente quella presunta al 100% (Cass. n. 2241 del 2019, Cass. n. 20137 del 2023, Cass. n. 2433 del 2024).
Nel caso di specie la Corte territoriale, pur avendo accertato che l’automobilista non aveva tenuto una velocità tale da consentire l’arresto tempestivo, ne ha comunque ritenuto vinta la presunzione e, non potendo verificare l’incidenza causale delle due condotte, ha attribuito al pedone un contributo pari al 50%. La Corte di legittimità censura tale percorso: non ricorrevano i presupposti per superare la presunzione, né poteva valutarsi al 50% il contributo del pedone in mancanza della specifica individuazione della sua percentuale di colpa.
Il secondo motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo. Il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione delle tabelle di Milano, è invece rigettato: le tabelle milanesi sono un criterio-guida e non normativa di diritto (Cass. n. 1553 del 2019, Cass. n. 913 del 2018), e chi lamenti la loro mancata applicazione ha l’onere di specificare se e in quale misura ciò abbia comportato una liquidazione meno favorevole (Cass. n. 25845 del 2021, Cass. n. 18840 del 2022). Nella specie l’onere non era assolto, essendosi il ricorrente limitato a dedurre apoditticamente una differenza di circa 40.000 Euro, senza indicare le basi di calcolo.
Anche il ricorso incidentale, con cui la compagnia denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sulla domanda restitutoria, resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo. La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per la nuova liquidazione del risarcimento e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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