Accordo amichevole ex art. 44 d.P.R. 327/2001 e danni da lavori (Cass. civ. Sez. II n. 17585 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il cd. accordo amichevole, volto a determinare l’indennità di cui all’art. 44 d.P.R. n. 327/2001, salvo l’emergere di un’univoca diversa volontà delle parti, è limitato a ristorare il pregiudizio derivante dall’insorgere di una servitù o da una permanente diminuzione di valore dell’immobile per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. Esso non può estendersi, in via preventiva, al risarcimento dei danni materiali arrecati al fabbricato dallo svolgimento dei lavori, che restano soggetti alla disciplina dell’illecito extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. La qualificazione della domanda e l’esatta individuazione del titolo dell’obbligazione indennitaria o risarcitoria compete al giudice, indipendentemente dal nomen iuris adottato dalla parte.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile convenne in giudizio la società concessionaria autostradale per ottenere il ripristino dei luoghi e il risarcimento dei danni provocati al fabbricato dalla realizzazione di un ampliamento del tratto autostradale. La società si difese eccependo che la proprietaria, all’esito del decreto prefettizio di occupazione d’urgenza, aveva sottoscritto due verbali di amichevole accordo, accettando l’indennità corrisposta per l’occupazione e assumendo di non poter ignorare le caratteristiche del progetto.
Il Tribunale accolse la domanda e condannò la società al pagamento di una somma complessiva, distinguendo tra il danno arrecato al fabbricato e il deprezzamento conseguente alla costruzione del nuovo muro, che aveva ridotto la panoramicità dell’edificio. La Corte d’Appello di Napoli rigettò l’impugnazione della società, che propose ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, contrastati dalla controricorrente.
La Motivazione della Corte
I quattro motivi, tra loro collegati, sono stati esaminati unitariamente. La Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione al disposto risarcimento per il deprezzamento del fabbricato. Il pregiudizio consistente nella diminuzione di valore dell’immobile, causato dall’intervento di ammodernamento autostradale, trova origine nel fatto lecito che aveva dato luogo all’occupazione d’urgenza e rientra pertanto nell’accordo sul complessivo indennizzo. Non può sostenersi apoditticamente che si tratti di pregiudizio non prevedibile, non emergendo dalla decisione impugnata alcun sopravvenuto e non progettato mutamento dell’intervento.
Nel resto il ricorso è infondato. I danni procurati materialmente all’immobile, la cui eziologia non è contestata, vanno risarciti a titolo di illecito extracontrattuale, avendo la sentenza condiviso le conclusioni del consulente tecnico, che li aveva ricondotti ai lavori di escavazione e agli scuotimenti. Sarebbe contrario ai principi di ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362, 1364 e 1366 cod. civ. ritenere che con l’accordo la parte privata abbia inteso rinunciare al risarcimento di qualunque danno arrecato al proprio immobile, senza neppure preventivamente ipotizzarne entità e limiti. L’accordo era limitato a ristorare il danno lecito corrispondente alla perdita di valore dell’immobile causata dal nuovo assetto dei luoghi, in corrispondenza con l’art. 44 d.P.R. n. 327/2001, e non poteva valere come preventiva licenza per tutti i danni materiali.
Quanto ai profili motivazionali e alle dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte li ha dichiarati inammissibili. L’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, neppure attraverso l’evocazione dell’art. 116 cod. proc. civ.: una questione di violazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio. La censura ex art. 116 è ammissibile solo se si alleghi che il giudice non ha operato secondo il proprio prudente apprezzamento o ha attribuito a una prova un valore diverso da quello stabilito dal legislatore. Parimenti, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non essendo ammissibile la doglianza sul maggior convincimento attribuito ad alcune prove rispetto ad altre.
La Corte ha inoltre ribadito che la motivazione apparente ricorre quando essa, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione; a tale ipotesi si aggiunge quella della motivazione di mero stile, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Nel caso esaminato nessuna di tali ipotesi ricorre, essendo del tutto ripercorribile la ratio della decisione e gli accertamenti di fatto che ne sono alla base. La sentenza è stata pertanto cassata nei limiti indicati, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda applicando il principio di diritto enunciato e regolare le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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