Ipoteca sull’immobile venduto: la cancellazione non elimina la domanda risarcitoria (Cass. 16483/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ordinanza n. 16483 del 27 maggio 2026
La controversia
Il compratore aveva agito per il risarcimento dei danni derivanti dall’esistenza di un’ipoteca anteriore alla compravendita. Nel corso dell’appello era stata documentata la mancata rinnovazione dell’iscrizione alla scadenza ventennale.
Garanzia e responsabilità del venditore
La responsabilità del venditore può fondare una domanda di inadempimento e il risarcimento integrale; la colpa si presume e spetta al venditore dimostrare l’ignoranza incolpevole dell’ipoteca.
Il fatto sopravvenuto in appello
La documentazione formatasi dopo l’introduzione del giudizio era ammissibile perché relativa a un fatto sopravvenuto. La cancellazione dell’iscrizione non determina però automaticamente la cessazione della materia del contendere quando permane la domanda risarcitoria.
Il venir meno dell’ipoteca non elimina l’interesse alla decisione sulla domanda di risarcimento dei danni già prodotti.
L’esito
La Cassazione ha accolto i motivi concernenti il fatto sopravvenuto e la domanda risarcitoria, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Catania.
Provvedimento integrale: scarica il PDF.