Revocatoria ordinaria: inammissibili i motivi che non rispettano autosufficienza e specificità (Cass. civ. Sez. III n. 10277 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., il motivo di ricorso con cui si contesta la sussistenza dell’eventus damni, deducendo pignoramenti, estinzioni parziali del credito e consistenza del patrimonio del debitore principale, è inammissibile se non riproduce il contenuto dei documenti su cui si fonda né segnala la loro presenza negli atti di merito, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non potendo questa Corte sopperire alle lacune con indagini integrative d’ufficio. La censura prospettata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica il dato extratestuale dal quale evincere l’esistenza del fatto omesso e il come e il quando esso fu oggetto di discussione tra le parti. La violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. difetta di specificità se non indica puntualmente le norme di cui si lamenta la violazione, non ne esamina il contenuto precettivo e non lo raffronta con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata. La contestazione del ragionamento presuntivo è ammissibile solo se investe l’insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ., non quando si limita a proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
Il Fatto
La società cessionaria del credito, vantato verso la debitrice principale e garantito da fideiussione prestata dai coniugi e da ipoteca giudiziale, agisce in revocatoria avverso gli atti con cui i fideiussori avevano trasferito a terzi la proprietà di alcuni immobili. Il Tribunale rigetta la domanda; la Corte d’appello la accoglie parzialmente e dichiara inefficaci nei confronti dell’appellante sia l’atto di trasferimento in favore del primo acquirente sia quello in favore di una terza acquirente, legata ai disponenti da vincolo di parentela.
I disponenti e il primo acquirente propongono ricorso per cassazione con motivi di analogo contenuto; un ricorso è principale e l’altro è qualificato incidentale, stante l’identità del contenuto. La società cessionaria resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi per l’identità del contenuto, la Corte esamina il primo motivo, che censura l’accertamento dell’eventus damni contestando l’entità del credito residuo e allegando pignoramenti e altri beni aggredibili. Il motivo è dichiarato inammissibile per plurime ragioni.
Anzitutto i ricorrenti violano l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Richiamando la giurisprudenza europea sul diritto di accesso al giudice, la Corte ribadisce che il principio di autosufficienza è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o dell’atto processuale su cui fonda il ricorso e ne segnala la presenza negli atti di merito, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8950 del 2022. Le circostanze allegate non consentono alla Corte di verificarne il fondamento.
Quanto al motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la Corte rileva che manca l’indicazione del dato extratestuale e del come e del quando il fatto omesso fu oggetto di discussione, così da non poterne valutare la decisività come tassello mancante alla plausibilità della decisione.
La censura ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. difetta poi di specificità: secondo le Sezioni Unite n. 23745 del 2020, il ricorrente deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con la sentenza impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa officiosa.
Il secondo motivo, che contesta la sussistenza del presupposto soggettivo desunto da indizi, è parimenti inammissibile. La Corte ricorda che la valutazione dei requisiti dell’art. 2729 cod. civ. è riservata al giudice di merito e che la critica al ragionamento presuntivo è ammissibile solo se ne investe l’illogicità, non se propone una diversa inferenza. I motivi relativi alla compensazione parziale delle spese e alla consulenza tecnica sono infine rigettati, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.