Assicurazione: l’esclusione per alluvione delimita il rischio garantito (App. Bologna 382/2026)

Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 382 del 12 febbraio 2026

Il caso

Un’impresa chiedeva l’indennizzo per i danni subiti dallo stabilimento durante un intenso evento atmosferico. La compagnia opponeva l’esclusione prevista dalla polizza per i danni causati da inondazione e alluvione.

La causa del danno

Le risultanze tecniche e il verbale dei Vigili del fuoco avevano ricondotto i danni all’esondazione di un corso d’acqua, a sua volta provocata dal nubifragio. L’evento rientrava pertanto nell’esclusione pattuita, a prescindere dall’eccezionalità del fenomeno atmosferico.

Delimitazione del rischio assicurato

La Corte ha confermato che le clausole che definiscono il contenuto e i limiti della garanzia attengono all’oggetto del contratto. Non sono clausole limitative della responsabilità e non richiedono la specifica approvazione scritta prevista dall’art. 1341, secondo comma, c.c.

Le clausole che specificano il rischio garantito delimitano l’oggetto della copertura assicurativa e non la responsabilità dell’assicuratore.

L’esito

L’appello dell’assicurata è stato rigettato, con conferma dell’inoperatività della garanzia e condanna alle spese del grado.

Provvedimento integrale: .

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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