Assicurazione: l’esclusione per alluvione delimita il rischio garantito (App. Bologna 382/2026)
Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 382 del 12 febbraio 2026
Il caso
Un’impresa chiedeva l’indennizzo per i danni subiti dallo stabilimento durante un intenso evento atmosferico. La compagnia opponeva l’esclusione prevista dalla polizza per i danni causati da inondazione e alluvione.
La causa del danno
Le risultanze tecniche e il verbale dei Vigili del fuoco avevano ricondotto i danni all’esondazione di un corso d’acqua, a sua volta provocata dal nubifragio. L’evento rientrava pertanto nell’esclusione pattuita, a prescindere dall’eccezionalità del fenomeno atmosferico.
Delimitazione del rischio assicurato
La Corte ha confermato che le clausole che definiscono il contenuto e i limiti della garanzia attengono all’oggetto del contratto. Non sono clausole limitative della responsabilità e non richiedono la specifica approvazione scritta prevista dall’art. 1341, secondo comma, c.c.
Le clausole che specificano il rischio garantito delimitano l’oggetto della copertura assicurativa e non la responsabilità dell’assicuratore.
L’esito
L’appello dell’assicurata è stato rigettato, con conferma dell’inoperatività della garanzia e condanna alle spese del grado.
Provvedimento integrale: .
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