IRESA: la Regione titolare del tributo può accertarlo e riscuoterlo, e l’imposta sul rumore aereo è legittima anche verso i vettori low cost (Cass. trib. 23949/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 23949/2026, pubblicata il 23 luglio 2026 (R.G.N. 15052/2021) — adunanza camerale del 23 giugno 2026, Presidente Giacomo Maria Stalla, Relatore Ugo Candia.

Il principio di diritto

L’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), divenuta dal 2013 tributo proprio delle Regioni (art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011), può essere accertata e riscossa direttamente dalla Regione, titolare del rapporto impositivo, in caso di inerzia della società di gestione aeroportuale o di mancata stipula della convenzione: i gestori aeroportuali sono meri mandatari, privi di legittimazione esclusiva. Il tributo non è un’imposta ambientale in senso stretto, ma un prelievo con vincolo di scopo in senso ampio e funzione ambientale indiretta, legittimo anche sotto il profilo della capacità contributiva (art. 53 Cost.), che può fondarsi su indici non reddituali: la posizione di vantaggio nello svolgere un’attività a effetto inquinante (le manovre aeree rumorose, misurate per numero di voli, peso e intensità acustica) è di per sé fatto-indice di capacità contributiva, a prescindere dalle tariffe applicate dal vettore.

Il fatto

La Regione Campania richiedeva a una compagnia aerea “low cost” l’IRESA (232.134,63 euro) per l’anno 2014. La Commissione tributaria provinciale di Napoli e quella regionale della Campania rigettavano il ricorso della compagnia. La compagnia ricorreva per cassazione, deducendo il difetto di legittimazione della Regione, la violazione del principio di irretroattività, il contrasto con la Direttiva 2002/30/CE (con richiesta di rinvio pregiudiziale) e con la legge statale istitutiva, e riproponendo questioni di legittimità costituzionale in punto di uguaglianza, capacità contributiva e concorrenza.

La motivazione

Il ricorso è respinto (previa declaratoria di inammissibilità del controricorso regionale, tardivo). Legittimazione (primo motivo)— infondato: la Regione, titolare dell’imposta, può esercitare accertamento e riscossione quando i soggetti incaricati restino inerti o manchi la convenzione; la loro è una legittimazione da mandatari, non monopolista. Irretroattività (secondo motivo)— respinto: la nuova disciplina tariffaria regionale (l. reg. n. 16/2014) opera dal 22 febbraio 2014, data di entrata in vigore della legge statale n. 9/2014 che ha introdotto il tetto tariffario; accogliere la tesi della ricorrente comporterebbe l’applicazione delle precedenti, più onerose, tariffe.

Direttiva europea e natura del tributo (terzo e quarto motivo)— infondati: dal 2013 l’IRESA è tributo proprio regionale, con ampia autonomia impositiva; la destinazione del 51% del gettito al monitoraggio e disinquinamento acustico e all’indennizzo delle popolazioni realizza la finalità prioritaria della legge statale (art. 90 della l. n. 342 del 2000). La Direttiva 2002/30/CE non è self-executing e non impone imposte sul rumore: nessun contrasto, e nessun obbligo di rinvio pregiudiziale (acte clair). L’eventuale sviamento della destinazione del gettito rileverebbe sul piano della responsabilità politica dell’ente, mai ai fini di esonero o rimborso.

Capacità contributiva e concorrenza (questione di costituzionalità)— manifestamente infondata: l’IRESA colpisce con parametri obiettivi (numero di decolli e atterraggi, peso, intensità acustica) tutte le compagnie che pongono le medesime condotte rumorose; la capacità contributiva può fondarsi su indici non reddituali, sicché è irrilevante il prezzo dei biglietti “low cost”, attinente a scelte imprenditoriali estranee alla natura del tributo.

Esito: rigetta il ricorso; nessuna statuizione sulle spese (per la tardiva costituzione della Regione); dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Implicazioni pratiche

Conferma di un orientamento ormai consolidato sull’IRESA, utile a compagnie aeree ed enti regionali. Primo: la Regione, titolare del tributo, può accertarlo e riscuoterlo direttamente se il gestore aeroportuale resta inerte o manca la convenzione. Secondo: l’IRESA è un tributo proprio regionale con funzione ambientale indiretta e vincolo di scopo “in senso ampio”; la destinazione non integrale del gettito alle finalità di disinquinamento non incide sull’obbligazione d’imposta né legittima esoneri o rimborsi. Terzo: la struttura del prelievo (parametri oggettivi legati alla rumorosità) è compatibile con l’art. 53 Cost., perché la capacità contributiva può agganciarsi a indici non reddituali; irrilevanti, a fini di illegittimità, le politiche tariffarie dei vettori low cost. Per chi contesta gli avvisi IRESA, gli spazi difensivi non passano dalla legittimazione dell’ente né dalla destinazione del gettito, ma vanno cercati, se del caso, su profili di calcolo e motivazione dell’atto.

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