Termini di decadenza e prestazioni previdenziali: l’erronea indicazione di un termine più lungo da parte dell’ente non impedisce la decadenza, ma rileva solo ai fini risarcitori (Cass. 24101/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 24101/2026, pubblicata il 27 luglio 2026 (R.G.N. 23062/2022) — adunanza camerale del 26 maggio 2026, Presidente Lucia Esposito, Relatrice Antonella Filomena Sarracino.
Il principio di diritto
Il termine perentorio di cui all’art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con l. n. 326 del 2003), di natura pubblicistica, comporta la decadenza dall’azione anche nelle ipotesi in cui il superamento della scadenza sia stato determinato dall’errore ingenerato dallo stesso provvedimento amministrativo, che abbia indicato per la proposizione dell’azione un termine più lungo di quello previsto dalla legge. L’erronea indicazione non incide sulla maturazione della decadenza, che opera de iure a prescindere dalla condotta delle parti, e può assumere rilievo solo ai fini risarcitori, in conseguenza dell’affidamento ingenerato. Il termine non può essere surrettiziamente eluso attraverso un’azione volta, nella sostanza, a ottenere la liquidazione della prestazione, la quale resta soggetta alle medesime regole dell’azione di adempimento.
Il fatto
Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto della parte privata a una prestazione assistenziale, dopo aver respinto l’eccezione di decadenza semestrale ex art. 42, comma 3, d.l. n. 269 del 2003 sollevata dall’ente previdenziale. Secondo la Corte territoriale, il superamento del termine era giustificato dall’erronea indicazione, contenuta nel provvedimento di diniego, della possibilità di agire entro tre anni anziché entro sei mesi: errore ritenuto idoneo a ingenerare l’affidamento del privato e, quindi, l’irrilevanza del termine di legge. L’ente previdenziale ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la perentorietà e l’inderogabilità del termine.
La motivazione
Il motivo è fondato. Il Collegio, in continuità con l’orientamento più recente (che ha rivisto la precedente posizione), afferma che il termine perentorio di natura pubblicistica comporta la decadenza dall’azione anche quando il ritardo sia stato determinato dall’errore indotto dal provvedimento amministrativo. La decadenza opera oggettivamente, prescindendo dalla condotta delle parti; l’erronea indicazione di un termine più ampio non ne impedisce la maturazione e assume eventuale rilievo solo sul piano risarcitorio (in tal senso, tra le altre, Cass. n. 25892 del 2009; Cass. n. 10376 del 2015; Cass. n. 40780 del 2021).
Né il termine può essere eluso attraverso la proposizione di un’azione diretta, nella sostanza, a ottenere la liquidazione della prestazione richiesta: pur fondata su un titolo diverso, tale domanda resta comunque volta a conseguire la prestazione nella misura di legge e soggiace, perciò, alle medesime regole che valgono per l’azione di adempimento (Cass. n. 25400 del 2021).
Esito: accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’appello, in diversa composizione, per il nuovo esame— ivi compresa la domanda risarcitoria, proposta in via subordinata e rimasta assorbita, che individua quale fatto generatore del danno anche l’erronea indicazione del termine di impugnazione.
Implicazioni pratiche
Indicazione netta sul rapporto tra decadenza pubblicistica e comportamento dell’ente. Primo: i termini perentori di natura pubblicistica (qui, il termine semestrale ex art. 42, comma 3, d.l. n. 269 del 2003) operano de iure; l’errore dell’amministrazione, che indichi un termine più lungo di quello di legge, non ne impedisce la maturazione. Secondo: l’affidamento ingenerato dall’errore non salva l’azione di merito, ma può fondare una distinta pretesa risarcitoria. Terzo: non è possibile aggirare la decadenza qualificando diversamente la domanda (ad esempio come azione volta comunque alla liquidazione della prestazione), perché conta il risultato sostanziale perseguito. Per chi assiste l’assistito, la difesa va impostata per tempo sul rispetto del termine e, in caso di errore dell’ente, sul terreno risarcitorio, non su quello dell’adempimento.