Irrisorietà della pretesa e presunzione di danno da durata del processo (Cass. civ. Sez. II n. 566 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001 opera solo quando risulti accertata l’irrisorietà della pretesa o del valore della causa. Tale irrisorietà va valutata alla stregua di due elementi: uno oggettivo, correlato al valore del bene oggetto della lite, e uno soggettivo, riferito alle condizioni personali della parte. L’accertamento della irrisorietà costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di un fatto decisivo, per mancanza assoluta o apparente della motivazione, o per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Il riferimento alle condizioni personali conserva rilievo anche quando l’istante sia una società di capitali, senza che la sua vocazione imprenditoriale escluda di per sé il diritto all’indennizzo.
Il Fatto
Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione davanti alla Corte d’Appello di Napoli avverso il decreto monocratico che aveva accolto la domanda di equa riparazione presentata da una società per la durata irragionevole di una procedura fallimentare. Il decreto opposto aveva riconosciuto alla società la somma di euro 2.500,00, calcolata in ragione di euro 500 per ciascuno dei cinque anni di ritardo.
La Corte d’Appello rigettava l’opposizione, rilevando che l’originaria istanza di ammissione al passivo aveva ad oggetto la somma di euro 7.990,00 e che, non essendo questa irrisoria, non poteva trovare applicazione la presunzione di insussistenza del danno prevista dalla lettera g) del comma 2-sexies dell’art. 2 della l. n. 89 del 2001. Il Ministero ricorreva quindi per cassazione, deducendo la violazione della medesima disposizione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fondava su un unico motivo, rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001. Il Ministero sosteneva che la valutazione del valore della causa in rapporto alle condizioni personali della parte avrebbe comportato un’inversione dell’onere della prova, facendo operare la presunzione relativa di insussistenza del danno in mancanza di prova del pregiudizio non patrimoniale.
La Corte ha dichiarato il motivo infondato, dando continuità a un principio già affermato dalla stessa sezione (Sez. 2, Ordinanza n. 3970 del 13.02.2024). Secondo tale orientamento, ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio, l’irrisorietà della pretesa deve essere valutata attraverso due elementi: uno oggettivo, legato al valore del bene oggetto della lite, e uno soggettivo, riferito alle condizioni della parte.
Il Collegio ha ricostruito la disciplina introdotta dalla l. n. 208 del 2015, che ha inserito nell’art. 2 della l. n. 89 del 2001 un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio. La loro operatività presuppone l’accertamento del fatto noto dell’irrisorietà, nozione da intendersi come pretesa manifestamente priva di una reale posta in gioco, secondo il significato desumibile dalla giurisprudenza della Corte EDU in materia di ricevibilità dei ricorsi.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza sulla “posta in gioco”, che rileva non solo per verificare il diritto all’indennizzo ma anche per quantificare il pregiudizio, escludendo dalla riparazione le violazioni riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare (Cass. n. 974 del 2014; Cass. n. 26497 del 2019; Cass. n. 5918 del 2020). Ha inoltre precisato che, per le società di capitali, l’esigenza di adeguata patrimonializzazione non costituisce automatica ragione di esclusione dall’indennizzo.
Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva escluso l’operatività della presunzione valutando la pretesa alla luce della situazione economico-finanziaria della società e del valore non bagatellare del credito. Trattandosi di apprezzamento di fatto del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità salvo che per omesso esame di un fatto decisivo non dedotto, il ricorso è stato rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.