Responsabilità del CPGA per danni da procedimento disciplinare: giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. civ. Sez. Un. n. 16809 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria proposta da un magistrato amministrativo nei confronti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa per i danni conseguenti all’avvio e allo svolgimento di un procedimento disciplinare, poi archiviato, configura la lesione di un interesse legittimo e non di diritti soggettivi, poiché il danno si pone in rapporto di causalità diretta con l’asserito illegittimo esercizio del potere pubblico in ambito disciplinare. Tale controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 104 del 2010, anche quando l’azione è proposta direttamente nei confronti dell’organo di autogoverno e non dei singoli componenti della commissione disciplinare. La dedotta carenza di terzietà e imparzialità del giudice amministrativo non costituisce un valido argomento per radicare la giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Un magistrato, già Presidente di un TAR, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale ordinario il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per gli illeciti che assumeva commessi dai componenti del CPGA nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.
La pretesa traeva origine dall’avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti per alcune assenze dalle udienze ritenute ingiustificate, procedimento conclusosi con l’archiviazione per la ritenuta tenuità dei fatti. Il magistrato lamentava, tuttavia, di aver subito un grave pregiudizio all’immagine, alla reputazione e alla qualità della vita a causa di false affermazioni e erronee valutazioni che assumeva esser state verbalizzate dai componenti del CPGA nel corso della fase istruttoria. I convenuti eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, e il magistrato proponeva regolamento di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando il principio per cui il riparto di giurisdizione va determinato non sulla base della prospettazione della parte, ma del petitum sostanziale, individuato dalla causa petendi, ossia dall’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio.
Esaminando l’atto di citazione, la Corte ha rilevato che la pretesa risarcitoria traeva il suo prioritario fondamento non da isolate condotte diffamatorie, ma dallo stesso avvio del procedimento disciplinare, dalla formulazione delle contestazioni e dall’attività istruttoria e valutativa della commissione e dei suoi componenti, quale organo collegiale del CPGA. Tale attività, secondo la prospettazione dell’attore, avrebbe assunto la connotazione dell’abuso del potere disciplinare, ponendosi in rapporto di causalità diretta con l’asserito illegittimo esercizio del potere pubblico.
Richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 6690 del 09/03/2020, la Corte ha distinto il caso in esame da quello ivi deciso, in cui l’azione era stata proposta direttamente nei confronti dei singoli componenti della commissione quali persone fisiche, elemento che precludeva la giurisdizione del giudice amministrativo per difetto della partecipazione necessaria di una pubblica amministrazione. Nella fattispecie, invece, l’azione era proposta nei confronti di soggetti pubblici, il CPGA e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e investiva l’intera attività provvedimentale, dalla fase di promozione dell’azione disciplinare fino agli atti successivi all’archiviazione.
La Corte ha altresì escluso la pertinenza del precedente invocato dal ricorrente, Sezioni Unite n. 15058/2023, relativo a condotte del Consiglio Distrettuale di Disciplina della professione forense poste in essere in fase istruttoria, non riguardando tale vicenda provvedimenti di competenza dell’organo disciplinare ma comportamenti allo stesso riferibili.
Quanto alla dedotta carenza di terzietà del giudice amministrativo, la Corte ha richiamato la Corte costituzionale n. 135 del 1975 e le Sezioni Unite n. 17823 del 2007, affermando che la sottoposizione degli atti amministrativi del CPGA al sindacato degli organi giurisdizionali della stessa giurisdizione amministrativa non si pone in frizione con l’art. 111 Cost., in quanto l’interesse del magistrato alla soluzione di questioni di principio non integra un interesse diretto idoneo a configurare un difetto di imparzialità.
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