Cassazione della sentenza non definitiva e caducazione della sentenza definitiva (Cass. civ. Sez. II n. 31088 del 08.11.2023)

Principi di diritto (Massima)
La cassazione con rinvio di una sentenza non definitiva, intervenuta prima o nelle more del giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza definitiva, comporta, ove la prima pronuncia risulti logicamente pregiudiziale, l’automatica caducazione di quella definitiva ai sensi dell’art. 336, secondo comma, c.p.c. Ne consegue che il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza definitiva, svuotatosi di contenuto e di interesse per il venire meno del provvedimento che ne formava oggetto, deve essere dichiarato inammissibile. Tale principio si applica anche al giudizio di divisione, allorché la sentenza non definitiva abbia accertato l’usucapione di un cespite poi escluso dalla formazione delle quote e delle assegnazioni.

Il Fatto

Un uomo conveniva in giudizio il fratello, erede della defunta madre, chiedendo il rimborso pro quota di alcune somme versate e la divisione dell’edificio in comproprietà, comprendente un villino e un edificio indipendente. Il convenuto resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di usucapione del villino, chiedendo che la divisione fosse limitata alla residua porzione.

Il Tribunale rigettava tutte le domande. La Corte d’appello, con sentenza parziale, dichiarava l’usucapione del villino in favore dell’attore e, con successiva sentenza definitiva, disponeva la divisione del residuo compendio immobiliare, escludendo il cespite usucapito. Avverso la sentenza definitiva proponevano ricorso per cassazione gli eredi del convenuto, cui resisteva l’attore con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il ricorso principale e quello incidentale, entrambi fondati sulla circostanza che la sentenza parziale dichiarativa dell’usucapione era stata cassata con rinvio. I ricorrenti principali chiedevano la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia del giudice del rinvio, mentre il ricorrente incidentale deduceva la violazione degli artt. 718, 720 e 1114 c.c. per la mancata inclusione del villino nella divisione.

La Corte ha richiamato il principio costante per cui la cassazione della sentenza non definitiva, logicamente pregiudiziale, travolge integralmente, ai sensi dell’art. 336, secondo comma, c.p.c., anche la sentenza definitiva. Nel caso di specie, la divisione giudiziale era radicalmente inficiata dall’esclusione dell’immobile inizialmente ritenuto di proprietà esclusiva di una parte, decisione venuta meno per effetto della cassazione con rinvio della pronuncia parziale.

Ne deriva che la sentenza definitiva impugnata era caducata, essendo venuto meno il provvedimento che ne costituiva il presupposto logico-giuridico. Il ricorso per cassazione avverso tale decisione, pertanto, si è svuotato di contenuto e di interesse, dovendo essere dichiarato inammissibile. La sede naturale per la nuova divisione, integrale e sostitutiva, era il giudizio di rinvio, risultando irrilevante che tale giudizio si fosse concluso con il rigetto della domanda di usucapione senza ulteriori statuizioni.

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità di entrambi i ricorsi, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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