Isolamento disciplinare in carcere: la Corte non decide (Corte cost. n. 31/2026)
La Corte costituzionale non ha esaminato nel merito le regole sull’isolamento disciplinare in carcere. Con la sentenza n. 31 del 2026, depositata il 17 marzo, ha dichiarato inammissibili le questioni sugli articoli 33, comma 1, lettera b), 39, primo comma, numero 5), e 40 della legge n. 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario, perché sollevate in un processo in cui quelle norme non dovevano essere applicate.
Le regole in discussione. L’esclusione dalle attività in comune è la più severa delle sanzioni disciplinari previste per i detenuti e non può durare più di quindici giorni. L’articolo 33 disciplina i casi in cui l’isolamento è continuo, di giorno e di notte. Prima dell’esecuzione serve la certificazione scritta del sanitario che attesti che la persona può sopportarla; durante l’isolamento il controllo sanitario è costante e la misura cessa se risulta dannosa per l’equilibrio psicofisico. Restano consentiti i colloqui con i familiari. La sanzione è deliberata dal consiglio di disciplina, secondo l’articolo 40.
Il caso. Un detenuto con condanna definitiva, mentre si trovava in isolamento disciplinare, ha dato fuoco al materasso e al cuscino della propria cella. Il Tribunale ordinario di Firenze ha escluso il pericolo di incendio e ha qualificato il fatto come danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio. In seguito il detenuto è stato riassegnato al reparto ordinario dopo un gesto autolesivo, ritenuto dagli operatori sanitari incompatibile con l’isolamento.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale di Firenze ha ritenuto che l’isolamento realizzi una separazione forzata dalla comunità sproporzionata rispetto allo scopo disciplinare, contraria alla finalità rieducativa della pena e dannosa per la salute, con violazione degli articoli 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione. Ha lamentato anche la violazione dell’articolo 15 della Costituzione, perché la libertà di comunicare verrebbe soppressa senza un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, essendo la sanzione decisa da un organo amministrativo. Per giustificare l’utilità della questione nel processo in corso, ha sostenuto che una dichiarazione di illegittimità avrebbe potuto far riconoscere all’imputato la legittima difesa, anche solo putativa, oppure la particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La decisione. La Corte ha ricordato che chi solleva una questione di legittimità costituzionale deve spiegare in modo non implausibile perché la norma censurata rilevi nel giudizio in corso. Qui il processo riguardava un’imputazione di danneggiamento e il giudice non era chiamato ad applicare le norme sull’isolamento. Sulla legittima difesa la Corte ha osservato che essa presuppone un pericolo non altrimenti evitabile: il detenuto poteva rivolgersi al magistrato di sorveglianza per ottenere la revoca della sanzione e, in caso di urgenza, chiedere l’intervento dei sanitari e il ricovero in infermeria, sicché non vi era alcuna necessità di dare fuoco agli oggetti in cella. Neppure la legittima difesa putativa è apparsa ipotizzabile, perché l’errore deve fondarsi su dati di fatto concreti e non sul solo stato d’animo, e nessuna evidenza oggettiva giustificava la convinzione di non poter chiedere aiuto al medico.
Anche il richiamo alla particolare tenuità del fatto è stato ritenuto inadeguato. La tenuità si valuta sulle modalità della condotta, sull’entità del danno e sul grado di colpevolezza, non sui motivi giuridici dell’azione: altrimenti ogni contestazione di una norma diventerebbe di lieve entità, mentre l’ordinamento penitenziario mette a disposizione del detenuto rimedi precisi per contestare la sanzione. Per questo tutte le questioni sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza.
Cosa cambia in pratica. Nulla, sul piano delle regole. Le norme sull’isolamento disciplinare restano in vigore e la Corte non ha detto né che sono legittime né che non lo sono: non è entrata nella questione. Per il detenuto la strada per contestare una sanzione disciplinare resta il reclamo al magistrato di sorveglianza, che come ricorda la stessa Corte ne valuta non solo la legittimità ma anche il merito, quindi adeguatezza e proporzione. La legittimità costituzionale di quelle norme potrà essere riesaminata, ma in un giudizio nel quale le norme siano effettivamente da applicare.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/31