Messa alla prova una sola volta: la Corte conferma il divieto (Corte cost. n. 30/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 168-bis, quarto comma, del codice penale. Resta quindi in vigore la regola per cui la sospensione del procedimento con messa alla prova può essere concessa una sola volta.
Di che cosa si parla. La messa alla prova degli adulti è un procedimento speciale alternativo al giudizio. Si applica ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, oltre che ad alcuni delitti indicati dal codice di procedura penale. L’imputato si impegna a seguire un programma che può comprendere la riparazione del danno, lavori a favore della collettività e l’assistenza del servizio sociale. Se la prova ha esito positivo, il giudice dichiara estinto il reato. Il quarto comma dell’articolo 168-bis vieta di concedere il beneficio più di una volta.
Il caso. Davanti al Tribunale di Firenze un imputato ha chiesto la messa alla prova. Aveva però già ottenuto lo stesso beneficio in un precedente procedimento, relativo a una guida in stato di ebbrezza del 2015, conclusosi con il proscioglimento per esito positivo della prova. Il giudice ha ritenuto che l’istanza andasse respinta proprio per effetto del divieto e, prima di decidere, ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.
Il dubbio del giudice. Secondo il Tribunale il divieto assoluto lascerebbe intravedere una presunzione di colpevolezza sul primo procedimento, in contrasto con la presunzione di innocenza tutelata dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Sarebbe inoltre irragionevole, perché istituti meno impegnativi per l’interessato, come il patteggiamento, il decreto penale, l’oblazione, l’estinzione del reato per condotte riparatorie e la sospensione condizionale della pena, non prevedono un limite analogo. In via subordinata il giudice ha chiesto almeno di consentire una seconda messa alla prova dopo tre anni dal precedente proscioglimento.
La risposta della Corte. La Corte ha respinto entrambe le prospettazioni. Sulla presunzione di innocenza ha chiarito che il divieto non deriva da un giudizio di colpevolezza per il fatto precedente, né da uno stigma nascosto. Il legislatore ha semplicemente scelto di offrire una sola volta la possibilità di evitare il processo attraverso un percorso alternativo che richiede anche un impegno organizzativo dello Stato. L’esistenza di un nuovo procedimento penale a carico della stessa persona mostra che il percorso già seguito non è stato sufficiente a distoglierla dal reato ora contestato, per il cui accertamento tornano ad applicarsi le regole processuali ordinarie.
Sulla disparità di trattamento, la Corte ha osservato che i termini di confronto non sono omogenei. Il patteggiamento e il decreto penale sono tendenzialmente equiparati a una condanna, e anche la sospensione condizionale presuppone una condanna con una pena da eseguire; la messa alla prova non contiene invece alcuna statuizione di condanna. L’oblazione comporta il pagamento di una somma di denaro e riguarda solo alcune contravvenzioni; l’estinzione per condotte riparatorie opera solo per i reati procedibili a querela rimettibile. Anche il confronto con la messa alla prova dei minori non regge, perché quella ha finalità essenzialmente rieducativa, mentre quella degli adulti ha tratti sanzionatori e finalità soprattutto deflattive.
Quanto al decorso del tempo, la Corte ha ritenuto che il carattere premiale dell’istituto, che porta all’estinzione del reato, giustifichi come contrappeso non irragionevole il divieto di una seconda concessione, anche a distanza di anni. Dal fine rieducativo della pena non discende un obbligo costituzionale di ampliare l’accesso al beneficio.
Che cosa cambia in pratica. Nulla cambia rispetto alla disciplina attuale. Chi ha già ottenuto la messa alla prova non può chiederla una seconda volta, neppure se il primo procedimento si è chiuso con il proscioglimento per esito positivo e neppure se sono passati molti anni. Resta ferma l’eccezione riconosciuta dalla sentenza n. 174 del 2022 per i reati legati da un medesimo disegno criminoso, contestati in procedimenti separati. Il dato pratico è che si tratta di un’occasione utilizzabile una sola volta.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/30