La cassa dei geometri non versa allo Stato i risparmi (Corte cost. n. 29/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 1, comma 417, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui obbligava la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti a versare ogni anno una somma forfettaria al bilancio dello Stato in sostituzione delle regole di contenimento della spesa pubblica. Restano ferme le disposizioni che pongono vincoli alle spese di personale.
Il caso. La Cassa dei geometri è un ente con personalità giuridica di diritto privato, nato nel 1994 dalla trasformazione di un preesistente ente pubblico. Tra il 2014 e il 2016 aveva versato allo Stato le somme previste da quella norma. In seguito ha chiesto in giudizio la restituzione di quel denaro, sostenendo che la disposizione fosse incostituzionale. Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda. Nel giudizio di appello, promosso dalla Cassa contro il Ministero dell’economia e delle finanze, la Corte d’appello di Roma ha rimesso la questione alla Corte costituzionale.
Che cosa prevedeva la norma. Dal 2014 gli enti previdenziali privatizzati dei liberi professionisti potevano scegliere tra due strade. Rispettare tutte le regole vigenti sul contenimento della spesa pubblica, oppure versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, una somma pari al 15 per cento della spesa per consumi intermedi sostenuta nel 2010. Chi optava per il versamento era esonerato dagli altri obblighi di riduzione della spesa. La previsione è stata poi abolita a partire dal 2020.
Il dubbio del giudice. Secondo la Corte d’appello quel meccanismo sottraeva alla Cassa i risparmi ottenuti con una gestione efficiente e li trasferiva allo Stato. Le risorse dell’ente, però, provengono dai contributi degli iscritti e servono a finanziare pensioni e prestazioni assistenziali. Da qui i dubbi rispetto al principio di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), alla tutela previdenziale (articolo 38, secondo comma) e al buon andamento (articolo 97, secondo comma). Il giudice ha richiamato la sentenza n. 7 del 2017, con cui la Corte aveva già dichiarato illegittimo un obbligo analogo riferito alla cassa dei dottori commercialisti.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità dell’Avvocatura dello Stato e ha ritenuto fondate le questioni su tutti e tre i parametri. Ha osservato anzitutto che il carattere facoltativo del versamento non basta a salvarlo: la scelta lasciava all’ente autonomia sul modo di contenere le spese, ma non toccava il punto critico, cioè la perdita di risorse proprie da parte di un ente che non può ricevere finanziamenti pubblici né interventi di ripianamento. Ha poi escluso che si trattasse di un contributo straordinario legato a una crisi passeggera: l’obbligo decorreva dal 2014 senza termine finale ed è rimasto in vigore sei anni.
Il prelievo, prosegue la decisione, è incoerente con i principi su cui si regge la previdenza dei liberi professionisti: autofinanziamento tramite i contributi degli iscritti, divieto di finanziamento pubblico, equilibrio di bilancio e stabilità della gestione nel lungo periodo. Il bilanciamento è irragionevole, perché sacrifica l’interesse della Cassa a destinare i risparmi alla propria missione previdenziale a favore di un interesse generico dello Stato ad aumentare in modo marginale le proprie entrate, senza peraltro modificare il saldo complessivo della spesa pubblica consolidata. Il versamento decurta inoltre le risorse che servono a pagare le prestazioni e vanifica il criterio del massimo contenimento e della massima efficienza nella gestione, sottraendo proprio i risparmi ottenuti con una buona amministrazione.
Che cosa cambia. La pronuncia è circoscritta alla Cassa dei geometri, perché la Corte ha delimitato le questioni alla posizione dell’ente coinvolto nel giudizio. Sulla domanda di restituzione delle somme già versate deciderà ora il giudice civile, applicando la decisione. Per gli iscritti il punto pratico è la conferma che contributi e risparmi di gestione restano vincolati alla funzione previdenziale. La Corte non ha però affermato che le casse privatizzate siano estranee agli obblighi di finanza pubblica: restano fermi i vincoli sulle spese di personale.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/29