Sospensione condizionale della pena dopo la riabilitazione (Corte cost. n. 32/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 164, secondo comma, numero 1, del codice penale, nella parte in cui impedisce la sospensione condizionale della pena a chi ha una condanna precedente per la quale è intervenuta la riabilitazione. Il divieto cade anche quando la vecchia e la nuova pena, sommate, superano i limiti previsti dagli articoli 163 e 164, quarto comma, del codice penale.
Le due regole in gioco. La sospensione condizionale permette al giudice di non far eseguire una pena detentiva breve, di norma entro i due anni. Chi la ottiene non va in carcere, ma la pena torna eseguibile se commette altri reati nel periodo di prova. La riabilitazione è un istituto diverso: si chiede al giudice dopo che la pena è stata eseguita o si è estinta, di regola trascorsi tre anni, e richiede prove effettive e costanti di buona condotta e l’adempimento delle obbligazioni civili nate dal reato. Estingue le pene accessorie temporanee e ogni altro effetto penale della condanna.
Il caso. Davanti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania un imputato ultraottantenne aveva chiesto il patteggiamento per omicidio stradale, con una pena di un anno, due mesi e sei giorni di reclusione, condizionata alla sospensione condizionale. A suo carico risultavano due condanne lontane nel tempo: una definitiva nel 1968 per furto aggravato, a due anni e cinque mesi di reclusione, e una del 1977 per una contravvenzione sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli. Nel 1988 la Corte d’appello di Catania lo aveva riabilitato.
Il dubbio del giudice. L’articolo 164 escludeva comunque il beneficio per chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, con una formula esplicita: “anche se è intervenuta la riabilitazione”. Il giudice ha ritenuto questo automatismo in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, che impone ragionevolezza e parità di trattamento, e con l’articolo 27, che assegna alla pena una funzione rieducativa: la norma gli impediva di valutare il tempo trascorso e il cambiamento della persona.
Il ragionamento della Corte. La Corte ricorda che la sospensione condizionale, nata come beneficio concedibile una sola volta, è stata progressivamente ampliata dalle sue stesse decisioni, fino a essere riconosciuta anche a chi aveva già subito una condanna a pena non sospesa (sentenza n. 95 del 1976). Alla base c’è un’idea semplice: la personalità umana è soggetta a evoluzione e cambiamenti, quindi non è ragionevole legare il giudizio di oggi a una valutazione fatta in tempi remoti da un altro giudice. Da qui la contraddizione: chi ha già ottenuto la sospensione e poi ha commesso un nuovo reato può ottenerla ancora, mentre chi è stato riabilitato ne restava escluso per sempre. Per la Corte non si vede quale “stigma” maggiore dovrebbe colpire la persona riabilitata.
Anche il cumulo delle pene. Poiché la riabilitazione estingue ogni effetto penale della condanna, la pena già inflitta non può più essere sommata a quella nuova per verificare il superamento dei limiti degli articoli 163 e 164, quarto comma. Per la Corte è una conseguenza connaturata all’istituto della riabilitazione.
Il punto non accolto. La questione riguardava anche l’articolo 178 del codice penale. Su questo la Corte l’ha dichiarata non fondata: quella norma disciplina gli effetti della riabilitazione e non è la fonte del divieto, che stava tutto nell’articolo 164.
Cosa cambia in pratica. Una vecchia condanna per delitto, se è stata seguita dalla riabilitazione, non impedisce più di ottenere la sospensione condizionale della pena. Il giudice non è però obbligato a concederla: riprende il potere di decidere caso per caso, secondo i criteri dell’articolo 133 del codice penale. Resta inoltre un limite: la riabilitazione può essere revocata di diritto se entro sette anni la persona commette un delitto non colposo punito con almeno due anni di reclusione o con pena più grave. In quel caso gli effetti della vecchia condanna rivivono e torna a operare anche il limite legato al cumulo delle pene.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/32