Iura novit curia e distanze legali escludono nullità per cambio norma (Cass. civ. Sez. II n. 13975 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice che individua d’ufficio la disposizione urbanistica applicabile in materia di distanze legali tra costruzioni non pone a fondamento della decisione fatti non allegati dalle parti e non integra una decisione a sorpresa. L’applicazione del principio iura novit curia non determina la nullità della sentenza ex art. 101, comma 2, cod. proc. civ., che concerne la sola rilevazione officiosa di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti. La qualificazione del muro di contenimento di un terrapieno artificiale come costruzione rileva ai fini delle distanze e involge un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. La deroga alla distanza dal confine prevista dalla normativa locale è ammissibile solo nei limiti dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968.
Il Fatto
Un’attrice conveniva in giudizio una società lamentando che questa, nell’edificare sul proprio terreno, avesse violato le distanze legali tra costruzioni e dai confini previste dall’art. 873 cod. civ. e dalla normativa urbanistica locale. La convenuta aveva realizzato un muro in aderenza al muro di cinta di confine, con un terrapieno artificiale e vedute ritenute illegittime. L’attrice chiedeva la demolizione e il risarcimento del danno.
Il Tribunale rigettava la domanda, escludendo la violazione delle distanze e qualificando il muro come contenimento del dislivello naturale. La Corte d’Appello accoglieva il gravame, qualificava il muro come muro di fabbrica e di contenimento di terrapieno artificiale, e condannava la società alla demolizione o arretramento fino a cinque metri dal confine. La società ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per violazione del contraddittorio. Il giudice di appello, individuando d’ufficio la norma applicabile nelle norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione comunale, si è limitato a svolgere il proprio obbligo di qualificazione normativa, senza introdurre fatti nuovi. La disciplina locale sulle distanze, integrativa di quella codicistica, tutela anche l’interesse generale a un ordinato sviluppo urbanistico.
Il motivo è infondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 20935/2009, la Corte ribadisce che l’omessa segnalazione alle parti di una questione di puro diritto non determina nullità: da essa deriva al più un error iuris, denunciabile solo se in concreto consumato. Diversamente, per le questioni di fatto o miste la parte può dolersi della lesione del diritto di difesa. Le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 30883/2024, hanno precisato che l’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. riguarda solo la rilevazione officiosa di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti.
Nel caso concreto il ricorrente non ha indicato quali prove avrebbe articolato per dimostrare l’operatività della deroga, ancorata a una valutazione caso per caso della commissione edilizia. Tale deroga non rientra comunque nei limiti dell’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, che consente riduzioni della distanza minima tra pareti finestrate solo per gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni con previsioni planovolumetriche. La Corte richiama sul punto l’inderogabilità della disciplina statale anche da parte delle norme locali di regioni a statuto speciale.
Il primo motivo è in parte inammissibile, perché mira a una diversa ricostruzione del fatto sulla qualificazione del muro, e in parte infondato. La Corte d’Appello ha motivatamente ritenuto, sulla base della CTU e delle risultanze documentali, che il muro non fosse totalmente interrato e costituisse costruzione. Il sindacato di legittimità non consente di riesaminare il merito della causa. La sentenza impugnata ha correttamente fondato la violazione della distanza di cinque metri sulla normativa locale vigente già all’epoca della concessione edilizia.
Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’addebito dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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