Compensazione delle spese solo per gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. III n. 13835 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione integrale delle spese processuali è consentita, oltre che per soccombenza reciproca, solo nel caso di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di gravi ed eccezionali ragioni di analoga rilevanza, secondo l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come integrato dalla Corte cost. n. 77/2018. Il mero richiamo alla “particolarità della questione” non integra l’onere motivazionale richiesto dalla norma. Il giudice che dispone la compensazione deve sussumere le ragioni addotte nelle ipotesi tipiche previste dalla legge, non potendo farvi ricorso discrezionale e atipico.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di un precetto per oltre quarantamila euro fondato su una fideiussione a garanzia di un mutuo fondiario, propose opposizione agli atti esecutivi innanzi al Tribunale. L’intimante, costituendosi, dedusse di aver rinunciato al precetto via PEC prima della notifica dell’atto introduttivo e chiese la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, oltre alla condanna dell’opponente per lite temeraria.
Il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere e compensò integralmente le spese, richiamando la “particolarità della questione”. Il ricorrente impugnò in cassazione la sola statuizione sulle spese, censurando la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., la nullità della motivazione per assenza dei requisiti dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa decisione secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina congiuntamente i tre motivi e li accoglie. Richiamando la disciplina applicabile ratione temporis, la Corte osserva che l’art. 92 cod. proc. civ., come integrato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018, ammette la compensazione solo per soccombenza reciproca, per assoluta novità della questione o mutamento di giurisprudenza, ovvero per gravi ed eccezionali ragioni di gravità ed eccezionalità pari o superiore alle situazioni tipiche.
La Corte ribadisce il proprio orientamento, richiamando i precedenti conformi, secondo cui le ulteriori gravi ed eccezionali ragioni coincidono con le ipotesi di sopravvenienze di assoluta incertezza sulle questioni trattate in giudizio, che presentino la stessa o maggiore gravità delle fattispecie espressamente previste dalla norma.
Su tale base la motivazione del Tribunale risulta erronea, poiché rende incomprensibili le ragioni per cui fu disposta la compensazione, senza sussumerle nei casi consentiti dall’art. 92 cod. proc. civ., neppure secondo il criterio della soccombenza virtuale. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza in relazione e la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
Nel decidere nel merito, la Corte conferma comunque la compensazione integrale delle spese del grado di merito, poiché risulta che l’intimante aveva rinunciato al precetto prima della notifica dell’atto introduttivo, in modo idoneo mediante invio di PEC al legale dell’opponente. Tanto basta a giustificare le gravi ragioni che consentono la compensazione, fronteggiando un’opposizione agli atti esecutivi che avrebbe potuto essere evitata. La Corte precisa infine che la mancata impugnazione, da parte della controricorrente, della declaratoria di cessazione della materia del contendere non consente di valutare la carenza originaria di interesse, poiché ciò integrerebbe violazione del divieto di reformatio in pejus. Le medesime ragioni giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.