Inammissibili in cassazione le censure sulla natura permanente dell’illecito condominiale (Cass. civ. Sez. II n. 13966 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità extracontrattuale, la violazione dell’art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie, e non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. La questione relativa alla natura permanente o istantanea dell’illecito attiene al dies a quo del termine prescrizionale e non alla sua durata, sicché la sua rivalutazione in sede di legittimità integra un’inammissibile censura di merito. È preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto che postulino accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, compresa la diversa qualificazione della causa petendi.
Il Fatto
Il proprietario di un fondo con accesso attraverso un viale e un cortile condominiali, già adibito ad agrumeto e destinato a parcheggio, conveniva in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali derivanti da condotte ostruzionistiche che avrebbero impedito l’accesso al fondo e l’esercizio della servitù di passaggio pedonale e carrabile.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ravvisando un illecito permanente del condominio. La Corte d’Appello, in accoglimento dell’appello incidentale del condominio, rigettava ogni pretesa risarcitoria, qualificando le condotte come illeciti istantanei e dichiarando prescritto il diritto. Il ricorrente impugna la sentenza con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la ritenuta mancata dimostrazione delle condotte materiali del condominio, invocando la violazione dell’art. 2697 cod. civ.. La Corte lo dichiara inammissibile: il ricorrente non contesta che il giudice abbia addossato l’onere probatorio a chi non ne era gravato, ma mira a una ricostruzione in fatto divergente da quella dei giudici di merito, che hanno esercitato il loro libero convincimento.
Il secondo motivo lamenta la prescrizione quinquennale e la negata efficacia interruttiva dello scambio epistolare tra i legali. Anche qui la Corte rileva l’inammissibilità: il richiamo all’art. 2947 cod. civ. è inconferente, perché non si contesta il computo degli anni, e la richiesta di attribuire efficacia interruttiva ex art. 2943 cod. civ. alla corrispondenza impone una rivalutazione di fatto non consentita. Quanto alle pretese violazioni degli artt. 2051 e 1067, comma 2, cod. civ., la sentenza impugnata non ne tratta, perché il ricorrente aveva sempre invocato la responsabilità ex art. 2043 cod. civ.
Il terzo motivo deduce l’esclusione dell’illecito permanente. La Corte osserva che la violazione dell’art. 2947 cod. civ. è estranea alla natura permanente o istantanea dell’illecito, che incide sul dies a quo e non sulla durata della prescrizione, e che la censura è di merito.
Il quarto motivo sostiene che la violazione del divieto per il proprietario del fondo servente di rendere più incomodo l’esercizio della servitù andrebbe ricondotta alla responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ. con prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. La Corte lo dichiara inammissibile: si tratta di questione nuova, mai prospettata in appello, e la sentenza impugnata aveva coerentemente ricondotto la condotta all’art. 2043 cod. civ. Ne segue la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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