La servitù carrabile non si aggrava per l’accesso regolato degli utenti (App. Catanzaro 533/2026)
Corte d’appello di Catanzaro, Prima sezione civile, sentenza n. 533 del 14 aprile 2026 (R.G. n. 570/2022) – Presidente Teresa Barillari, Relatore Damiano Comito; decisione del 13 febbraio 2026.
Il principio
La servitù permanente di passaggio a piedi e con mezzi meccanici, costituita senza specifici limiti di esercizio, non può essere ricondotta al solo uso agricolo del fondo dominante per il semplice fatto che l’atto definisca “poderale” la strada gravata. Il termine descrive la strada di accesso ai fondi e non imprime necessariamente una destinazione esclusivamente rurale alla servitù.
L’utilizzo del fondo dominante come area pertinenziale di parcheggio non determina automaticamente l’aggravamento vietato dall’art. 1067 c.c., soprattutto quando gli accessi sono circoscritti, regolati contrattualmente e riservati a un numero determinato di utenti.
La vicenda
I proprietari di una strada poderale chiedevano di limitare una servitù pedonale e carrabile costituita nel 1979, sostenendo che fosse destinata ai bisogni agricoli e che l’uso di una porzione del fondo dominante come parcheggio per utenti di strutture turistiche avesse determinato un transito indiscriminato e un aggravamento del peso.
Il Tribunale aveva respinto la domanda. Dalla documentazione risultava che il parcheggio era concesso stagionalmente come pertinenza di strutture ricettive, con modalità di accesso disciplinate e un numero prestabilito di persone abilitate.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione. L’atto costitutivo prevedeva in termini ampi e permanenti il passaggio pedonale e con mezzi meccanici, senza collegarlo espressamente alla coltivazione del fondo o fissare limiti quantitativi. La parola “poderale” non era sufficiente a introdurre una restrizione non contenuta nel titolo.
In concreto non era stato provato un accesso incontrollato. I contratti prodotti, stipulati anche con uno degli stessi proprietari del fondo servente, regolavano il numero e le modalità degli ingressi mediante la consegna di un quantitativo definito di dispositivi di apertura. Il mutamento dell’utilizzazione economica del fondo dominante, in assenza di un aumento intollerabile del peso o di una violazione dei limiti fissati dal titolo, non integrava aggravamento.
È stata confermata anche la liquidazione di un compenso unico, aumentato del 30%, per le parti costituite con atti distinti ma assistite dal medesimo difensore.
Ricadute operative
- I limiti della servitù volontaria si ricavano anzitutto dal titolo costitutivo.
- La qualificazione della strada come poderale non equivale, da sola, a una clausola di uso esclusivamente agricolo.
- L’aggravamento deve essere provato in concreto, considerando intensità, frequenza e modalità degli accessi.
- Un uso turistico o commerciale del fondo dominante può essere compatibile con il titolo se il transito resta regolato e non accresce indebitamente il peso sul fondo servente.
Provvedimento integrale: Corte d’appello di Catanzaro, sentenza n. 533 del 14 aprile 2026.