Onere di mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo e sanatoria del difetto (Cass. civ. Sez. 2 n. 12094 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010, introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere il procedimento di mediazione grava sulla parte opposta, non sull’opponente. Detto principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 19596 del 18.09.2020, è stato recepito dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 28/2010, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022. Laddove il giudice abbia erroneamente posto l’onere in capo all’opponente, il successivo rilievo del mancato esperimento della mediazione si risolve nel mancato esercizio del potere di rilevazione del difetto, con conseguente sanatoria del difetto di procedibilità del giudizio, con riguardo ad entrambe le parti.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Pescara, con cui le era stato ingiunto il pagamento di spese condominiali in favore del Condominio. Nel giudizio di opposizione, la parte opposta aveva eccepito che il soggetto delegato dalla opponente a partecipare al procedimento di mediazione fosse privo del potere di rappresentanza. Il Giudice di Pace aveva dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo; decisione confermata dal Tribunale in sede di appello, che aveva ritenuto necessaria una procura sostanziale con sottoscrizione autenticata.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che le pronunce di merito presuppongono il principio, ormai superato, secondo cui nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di instaurare la mediazione spetta all’opponente. Tale principio, inizialmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, risulta superato dalle Sezioni Unite n. 19596 del 18.09.2020, che hanno stabilito che l’onere di promuovere la mediazione è a carico della parte opposta; ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Tale orientamento è stato recepito dal legislatore con l’introduzione dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 28/2010 ad opera del d.lgs. n. 149/2022.
La Corte evidenzia che, nella fattispecie, l’onere di esperire la mediazione è stato erroneamente posto a carico della parte opponente, anziché sul Condominio opposto. Tuttavia, richiamando il principio di diritto affermato da Cass. n. 27944/2025, la Corte rileva che l’erronea applicazione del principio comporta la sanatoria del difetto di procedibilità del giudizio. Il mancato esperimento della mediazione, rilevato sulla base di un erroneo addebito dell’onere, integra infatti il mancato esercizio del potere di rilevazione del difetto, con conseguente sanatoria dello stesso.
La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pescara in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.