Dichiarata inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di stralcio e rottamazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12853 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, derivante dallo stralcio dei crediti contributivi o dall’adesione alla definizione agevolata (“rottamazione”) con impegno alla rinuncia al giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione. Tale esito processuale non configura un’ipotesi di inammissibilità originaria o di improcedibilità, pertanto non trova applicazione la sanzione del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato prevista dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, finalizzata a colpire impugnazioni pretestuose o dilatorie. La compensazione delle spese del giudizio di legittimità consegue alla natura sopravvenuta della causa di inammissibilità.
Il Fatto
Il Tribunale di Pescara, qualificando le domande come opposizione agli atti esecutivi, aveva annullato l’intimazione di pagamento impugnata limitatamente ad alcuni crediti, rigettando l’opposizione per altri quattro avvisi di addebito emessi dall’INPS. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, deducendo violazioni di legge in tema di qualificazione dell’azione, legittimazione dell’ente previdenziale e validità delle notifiche, eccependo anche l’illegittimità costituzionale della normativa sull’accertamento esecutivo. L’INPS resisteva con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto superfluo l’esame dei motivi di ricorso alla luce del contenuto della memoria depositata dal ricorrente in vista dell’adunanza camerale. In tale sede, il contribuente aveva dedotto eventi sopravvenuti all’instaurazione del giudizio di legittimità: per due degli avvisi di addebito ancora in rilievo, i crediti erano stati oggetto di stralcio ai sensi dell’art. 1, commi 227 e 228, l. n. 197/2023; per i restanti due, era stata presentata istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 82 ss., l. n. 199/2025 (“rottamazione”), con impegno alla rinuncia al giudizio.
Quanto agli avvisi oggetto di stralcio, la Corte ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, traducendosi l’effetto dello sgravio nell’inammissibilità del giudizio di legittimità, come richiesto dalla stessa parte ricorrente.
In relazione agli avvisi per cui era stata presentata l’istanza di rottamazione, il Collegio ha richiamato il principio espresso in Cass. n. 32688/2024, pur se formulato in un diverso contesto normativo. In quella pronuncia, relativa all’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, è stato precisato che l’avvenuta adesione alla definizione agevolata, con l’impegno a rinunciare al giudizio, determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso. Tale principio, ribadito con richiamo a Cass. S.U. n. 28182 del 2020 e Cass. n. 36849 del 2022, è stato esteso alla fattispecie in esame, caratterizzata dalla presentazione della domanda di agevolazione ai sensi della l. n. 199 del 2025.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, compensando le spese del giudizio di legittimità in ragione della natura sopravvenuta della causa di inammissibilità. Ha altresì escluso l’applicazione del meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto finalizzato ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, non ravvisandosi i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.