Riduzione per legittimario pretermesso e relictum irrisorio che non integra asse ereditario (Cass. civ. Sez. II n. 26289 del 27.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il legittimario che il de cuius abbia spogliato in vita di tutto il patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare inter vivos è equiparato al legittimario totalmente pretermesso e non è tenuto all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario per esperire l’azione di riduzione nei confronti dei donatari e legatari non coeredi, ai sensi dell’art. 564 cod. civ. Un relictum di valore economico irrisorio, tale da non integrare un asse ereditario effettivo, non vale a escludere la pretermissione e non giustifica l’onere dell’accettazione beneficiata. La ratio dell’art. 564 cod. civ. risiede nella tutela dei donatari e legatari estranei, per i quali è necessaria la preventiva constatazione ufficiale dell’asse ereditario; tale esigenza non è configurabile quando manchi un asse da dividere.
Il Fatto
Un erede ha convenuto in giudizio il fratello e una società deducendo che il padre, deceduto nel 2003, aveva alienato l’intero patrimonio immobiliare mediante atti che dissimulavano donazioni. Ha chiesto l’accertamento della simulazione relativa e il riconoscimento della propria quota di legittima.
Il convenuto ha resistito sostenendo che le donazioni ricevute dall’attore erano idonee a soddisfare la sua quota. La società ha eccepito l’improponibilità della domanda per mancata accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Un secondo giudizio, promosso per l’eredità della madre, è stato riunito al primo. Tribunale e Corte d’appello hanno rigettato le domande, rilevando che l’attore non era totalmente pretermesso per l’esistenza di un relictum. Il ricorso per cassazione ha investito l’improponibilità dell’azione di riduzione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto confermato la nullità delle costituzioni dei nuovi difensori del ricorrente, depositate in date in cui si applicava ancora l’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. nella formulazione previgente alla legge n. 69/2009, che non consentiva il rilascio della procura a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso. È stata data continuità all’indirizzo secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni autonome, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre. Da ciò l’inammissibilità del primo motivo quanto all’eredità della madre.
Nel merito, la Corte ha richiamato l’indirizzo Sez. II n. 24836 del 2022, secondo cui la preterizione in senso tecnico ricorre solo in presenza di testamento con cui il de cuius abbia disposto dell’intera eredità a favore di altri. Tuttavia, in caso di successione legittima, la giurisprudenza considera pretermesso il legittimario anche quando il de cuius abbia distribuito in vita tutto il patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare inter vivos: in tal caso l’azione di riduzione contro donatari e legatari non coeredi non è soggetta all’onere dell’accettazione beneficiata.
La Corte ha poi ricostruito la ratio dell’art. 564 cod. civ., individuandola nella tutela dei donatari e legatari estranei, che necessitano di una constatazione ufficiale dell’asse ereditario per verificare l’effettività della lesione della riserva. Tale esigenza non è configurabile quando non sussista un asse da dividere. Il relictum rilevante è solo quello di un qualche valore commerciale: la Corte ha richiamato il principio in materia di collazione e il precedente Sez. II n. 24171 del 2013, che ha escluso la decadenza dal beneficio di inventario per atti di disposizione su beni di nessun valore commerciale.
Ne consegue che la Corte d’appello ha errato nell’escludere la pretermissione in ragione di un saldo di conto corrente di Euro 30,07, somma di entità talmente irrisoria da non integrare asse ereditario. Quanto agli arredi dell’abitazione, la Corte ha ribadito che il verbale di inventario redatto da notaio o cancelliere ex artt. 769 e 775 cod. proc. civ. è assistito da pubblica fede, ma la prova contraria acquisita non poteva essere dichiarata inutilizzabile: l’allegazione dell’attore era mera difesa, volta a valorizzare un documento già acquisito, e non incontrava il divieto dell’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ.. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
Nota della Redazione
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