Intervento del danneggiato assicurato e riassunzione dopo fallimento (Cass. civ. Sez. III n. 8538 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando il danneggiato abbia ottenuto dall’assicuratore il risarcimento del danno e questi, nel giudizio promosso dall’assicurato stesso nei confronti del responsabile, intervenga facendo valere l’azione in surroga ex art. 1916 cod. civ. ovvero il credito ceduto, l’intervento è regolato dall’art. 111 cod. proc. civ. e non dall’art. 105 cod. proc. civ., postulando la titolarità di un diritto proprio e autonomo da quello delle parti originarie. Ne segue che l’assicuratore è legittimato a riassumere il giudizio interrotto per il fallimento dell’assicurato, senza che la sua posizione processuale sia condizionata alle sorti della domanda della parte fallita. Il vizio conseguente alla mutatio libelli è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Il Fatto
Una società attrice convenne in giudizio la società poi incorporata dalla ricorrente, chiedendo il risarcimento del danno per il furto di un carico di vergella affidatole per il trasporto, rimasto incustodito. La convenuta eccepì la qualificazione del contratto come trasporto e non come spedizione, addebitando all’attrice il mancato sollecito ritiro dei rimorchi.
Nel corso dell’istruttoria emerse che la danneggiata era stata indennizzata dal proprio assicuratore, il quale spiegò intervento volontario e, dichiarato interrotto il giudizio per il fallimento dell’assicurata, provvide alla riassunzione chiedendo la condanna diretta della società convenuta. Il Tribunale accolse in parte; la Corte d’Appello rigettò l’appello principale, accolse parzialmente quello verso la compagnia annullando la condanna in favore della stessa ma dichiarando la società tenuta al rimborso dell’indennizzo. La ricorrente ha impugnato per cassazione con quattro motivi; la compagnia ha resistito con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile sotto il profilo della qualificazione dell’intervento. La Corte territoriale aveva correttamente ricondotto l’atto della compagnia all’art. 111 cod. proc. civ., valorizzando il richiamo alla surroga ex art. 1916 cod. civ. e alla cessione del credito, e richiamando a sostegno Cass. civ. Sez. III n. 4934 del 2018. La ricorrente non ha individuato specifici errori di diritto su tale qualificazione.
Priva di pregio anche la censura sulla notifica della riassunzione al fallimento, che difetta di autosufficienza e non rivela un interesse della ricorrente in relazione all’integrità del contraddittorio, non lamentata dal fallimento. Quanto al dedotto contrasto tra motivazione e dispositivo, il motivo non coglie la ratio decidendi: la pronuncia ha revocato la condanna sostituendola con una statuizione di accertamento, dichiarativa della tenuta della società al rimborso, sicché il contrasto non sussiste.
Sul secondo motivo, relativo alla qualificazione del contratto, la ricorrente non pone un problema interpretativo delle norme, ma contesta la ricognizione della fattispecie concreta, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione, nei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. La Corte richiama il principio per cui l’esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nella messa a disposizione della merce, occorrendo la ricezione materiale da parte del destinatario, con conseguente permanenza dell’obbligo di custodia fino alla consegna (Cass. n. 9813 del 2018; Cass. n. 13374 del 2018 in tema di sub-trasporto). La decadenza dalla prova testimoniale è parimenti inammissibile, avendo la ricorrente indicato un’udienza diversa da quella risultante in sentenza e non censurato la valutazione di irrilevanza delle prove.
Anche il terzo motivo è inammissibile: sul punto la sentenza è passata in giudicato e la ricorrente non ha dedotto di avere proposto specifico motivo di appello contro l’applicazione del principio di non contestazione. Quanto al quarto, la Corte ha correttamente compensato per metà le spese verso la compagnia e liquidato le spese in favore del fallimento in relazione al solo grado di appello.
Sul ricorso incidentale, la Corte afferma che il vizio di mutatio libelli può essere rilevato anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. n. 1057 del 2001); per il resto il motivo è inammissibile perché meramente assertivo. Entrambi i ricorsi sono rigettati, con integrale compensazione delle spese di legittimità e presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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