Legittimazione e interesse al ricorso in materia edilizia e vicinitas (Cons. Stato n. 6748 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione dei titoli edilizi, la vicinitas, intesa come stabile collegamento con il terreno interessato dall’intervento, è circostanza sufficiente a comprovare sia la legittimazione sia l’interesse al ricorso, senza che il ricorrente debba allegare e provare uno specifico pregiudizio derivante dall’attività edificatoria sul suolo limitrofo. Le condizioni dell’azione devono sussistere al momento della proposizione della domanda e persistere fino alla decisione. Il giudice amministrativo, anche d’ufficio, è tenuto a verificarne la sussistenza. La declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse è quindi errata quando il ricorrente sia proprietario di un immobile confinante e deduca un pregiudizio al godimento del proprio bene. Resta ferma la distinzione tra legittimazione e interesse, quali autonome condizioni dell’azione.

Il Fatto

Il proprietario di un’unità immobiliare confinante impugnava davanti al TAR Campania la determina comunale che aveva ritenuto legittime le opere realizzate dai vicini in forza di una SCIA e di una CILA, consistenti nella trasformazione di una finestra in porta e nella realizzazione di un balcone. Deduceva la violazione delle distanze legali tra costruzioni, l’omessa verifica della legittimità dei pregressi titoli in sanatoria e la modifica del solaio di copertura.

Con motivi aggiunti domandava l’annullamento del condono e del successivo provvedimento di rettifica, sostenendo il superamento del limite volumetrico sanabile. Il TAR dichiarava in parte infondato e in parte inammissibile il ricorso introduttivo e inammissibili i motivi aggiunti per carenza di legittimazione e interesse. Il ricorrente proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello, ma corregge la statuizione del TAR sulle condizioni dell’azione. Sulle distanze, il Collegio conferma che il Regolamento edilizio comunale non considera nel calcolo gli sporti inferiori a metri 1,50, come quello in esame; l’appellante non censura in modo specifico tale motivazione, limitandosi a riproporre gli argomenti di primo grado.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene infondate le conclusioni del TAR in punto di legittimazione e interesse. Le due condizioni dell’azione devono sussistere al momento della domanda e persistere fino alla decisione, e il giudice deve verificarle anche d’ufficio.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui, in materia edilizia, la vicinitas è circostanza sufficiente a comprovare sia la legittimazione sia l’interesse, senza necessità di allegare uno specifico pregiudizio. Nella specie, il rapporto di vicinato e la dedotta lesione al godimento del bene per diminuzione di aria, luce, soleggiamento e panoramicità integrano entrambe le condizioni.

Ciò nonostante, le censure nel merito non sono accolte. Sul condono, il Collegio applica il principio per cui, in caso di discordanza tra la relazione tecnica e la rappresentazione grafica, prevale la prima. Il vano scala, inoltre, costituisce volume tecnico e non rileva nel calcolo della volumetria condonabile, risultata pari a 719,92 mc, inferiore al limite di 750 mc.

È invece fondata l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti: i titoli in sanatoria erano già menzionati nel ricorso introduttivo e dunque conosciuti dal ricorrente, che li ha impugnati oltre il termine decadenziale. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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