Revoca del permesso UE di lungo periodo e giudizio di pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 1444 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, presuppone un giudizio di pericolosità sociale formulato in concreto dall’amministrazione, che non può fondarsi sul carattere automaticamente ostativo delle condanne penali riportate. Il giudizio deve valorizzare la complessiva condotta di vita dello straniero, la gravità dei fatti, l’inserimento sociale e lavorativo, la durata del soggiorno e i legami familiari, escludendo ogni automatismo in conformità all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE. Il giudizio di pericolosità non è riservato in via esclusiva al giudice penale, ma è rimesso alla valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza e può fondarsi sulla tipologia dei reati e sulle specifiche circostanze del fatto. I legami familiari non costituiscono scudo assoluto di immunità dalla revoca, soprattutto quando le condotte criminose siano perpetrate a danno degli stessi componenti del nucleo familiare.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, impugna il decreto con cui il Questore ha disposto la revoca del titolo e il rigetto dell’istanza di aggiornamento dello stesso.

Il provvedimento si fonda sulla condanna riportata nel 2022 alla pena di anni 2 e mesi 7 di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, con l’aggravante della commissione in danno della moglie convivente e in presenza di figli minori, oltre che su una precedente condanna per lesioni personali. L’amministrazione ha valorizzato la pericolosità sociale desunta dalla complessiva condotta di vita, dalle molestie verso la ex coniuge e le figlie, dall’ammonimento del Questore e da un’ulteriore denuncia per stalking. Il ricorrente deduce l’omessa valutazione delle sue condizioni di salute, l’indebita appropriazione da parte dell’autorità di polizia del giudizio di pericolosità riservato al giudice penale, il difetto di istruttoria e il pregiudizio arrecato alle figlie minori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che non consente il rilascio del titolo agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, e il comma 7, che ne prevede la revoca quando manchino le condizioni per il rilascio. Da tali disposizioni si desume che la revoca deve fondarsi su un giudizio complessivo di pericolosità sociale, formulato in concreto, avuto riguardo alla personalità dell’interessato, alla condotta di vita, all’inserimento sociale, familiare e lavorativo, alla durata del soggiorno e alla presenza di stabili legami.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui non è ammesso negare lo status per il solo fatto dei precedenti penali, senza un esame specifico della natura del reato, del pericolo rappresentato, della durata del soggiorno e dei legami con lo Stato membro. Precisato che il giudizio di pericolosità non è appannaggio esclusivo degli organi penali, il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale.

Il provvedimento non si fonda sul carattere automaticamente ostativo della condanna, ma sulla valutazione in concreto della condotta di vita, della gravità dei fatti, dell’inserimento sociale e lavorativo e dei legami familiari, senza difetti istruttori o profili di illogicità. Il reato di maltrattamenti in famiglia rientra tra le fattispecie di cui all’art. 380 c.p.p. ed è ritenuto dal legislatore sintomatico della pericolosità dello straniero; il suo disvalore è confermato dall’art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998.

Quanto ai legami familiari, il Collegio osserva che il diritto all’unità familiare cede quando le condotte criminose siano perpetrate a danno degli stessi componenti del nucleo, vieppiù in presenza di minori. L’inserimento lavorativo risulta assente. Il bilanciamento tra tutela dell’ordine pubblico e interesse dello straniero a permanere è stato correttamente risolto a favore della sicurezza dei cittadini. Le doglianze sulle condizioni di salute sono ritenute irrilevanti e comunque trattabili nel paese d’origine, salva la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno per cure mediche. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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