L’estinzione della servitù volontaria non impedisce di costituirne una coattiva (App. Napoli 1878/2026)

Corte d’appello di Napoli, Sesta sezione civile, sentenza n. 1878 del 12 marzo 2026 (R.G. n. 733/2022) – Presidente Assunta d’Amore, Relatore Fabio Magistro; decisione del 5 marzo 2026.

Il principio

L’estinzione per non uso ventennale di una precedente servitù volontaria non impedisce al giudice di costituire successivamente una nuova servitù coattiva, se ricorrono i presupposti attuali dell’interclusione e la relativa domanda è stata proposta.

L’esenzione prevista dall’art. 1051, quarto comma, c.c. per case, cortili, giardini e aie non opera quando il suo rispetto renderebbe impossibile eliminare l’interclusione assoluta. In tale ipotesi il giudice deve bilanciare l’utilità del fondo dominante con la tutela della riservatezza e il minor sacrificio del fondo servente.

La vicenda

La proprietaria di un deposito chiedeva il ripristino di una servitù di passaggio, ormai estinta per non uso, o in subordine la costituzione coattiva di un accesso pedonale. Il Tribunale aveva accertato l’interclusione assoluta e costituito il passaggio attraverso un cortile, delimitandolo con una recinzione e liquidando un’indennità di 1.740 euro.

La decisione

La Corte ha confermato la costituzione della servitù. Il varco alternativo verso l’area mercatale comunale non era realizzabile: il Comune aveva escluso la possibilità di autorizzare un accesso privato attraverso la zona pubblica, sottoposta a orari e controlli di sicurezza.

Il percorso individuato dal CTU era idoneo a limitare il danno e a proteggere la privacy dell’abitazione mediante una separazione fisica. L’estinzione della servitù precedente non precludeva la nuova costituzione coattiva, fondata su presupposti autonomi e attuali.

È stata invece aumentata l’indennità da 1.740 a 3.480 euro. La riduzione del 50% suggerita dal consulente non rifletteva adeguatamente la limitazione del godimento derivante dal transito di estranei in un’area prossima all’abitazione. I costi delle opere restano distinti dall’indennità dovuta per il peso imposto al fondo.

Ricadute operative

  • La servitù coattiva può essere costituita anche dopo l’estinzione di un precedente diritto di passaggio.
  • L’interclusione va valutata considerando la reale possibilità giuridica e materiale degli accessi alternativi.
  • L’esenzione per cortili e pertinenze cede quando nessun altro percorso può eliminare l’interclusione assoluta.
  • L’indennità deve riflettere la concreta compressione del godimento e non coincide con il costo delle opere.

Provvedimento integrale: Corte d’appello di Napoli, sentenza n. 1878 del 12 marzo 2026.

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