La CTU non sostituisce la prova del titolo nell’azione di rivendica (App. Napoli 5199/2026)
Corte d’appello di Napoli, Seconda sezione civile, sentenza n. 5199 del 30 giugno 2026 (R.G. nn. 2841/2021 e 2911/2021) – Presidente Maria Teresa Onorato, Estensore Chiara Memoli; decisione del 19 giugno 2026.
Il principio
Nell’azione di rivendica l’attore deve dimostrare la proprietà del bene risalendo, attraverso i propri danti causa, a un acquisto a titolo originario oppure provando l’usucapione. Una relazione tecnica di parte e una consulenza d’ufficio descrittiva dello stato dei luoghi non possono sostituire la prova del titolo.
Il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto non comporta automaticamente l’accoglimento della rivendica, né alleggerisce l’onere probatorio dell’attore, salvo che la controparte abbia riconosciuto l’originaria appartenenza del bene al rivendicante o a un suo dante causa.
La vicenda
La proprietaria di un appartamento rivendicava un ripostiglio situato tra il primo e il secondo piano, sopra il proprio bagno e accessibile dal ballatoio condominiale. La condomina che ne aveva ottenuto la reintegrazione possessoria sosteneva invece di esserne proprietaria e, in subordine, ne chiedeva l’usucapione.
Il Tribunale aveva respinto entrambe le domande: la rivendicante non aveva dimostrato il titolo, mentre le prove dell’usucapione erano insufficienti. Entrambe le parti proponevano appello.
La decisione
La Corte ha confermato il rigetto della rivendica. Il ripostiglio non era menzionato nell’atto di acquisto dell’appartamento. Il richiamo all’accessione ex art. 934 c.c. era inconferente, perché il locale esisteva già molti anni prima della compravendita e avrebbe richiesto la ricostruzione della posizione dei precedenti proprietari.
La CTU richiesta per descrivere il rapporto materiale tra ripostiglio e appartamento non avrebbe potuto colmare la mancanza della prova dominicale. Il giudice deve verificare d’ufficio esistenza, validità e rilevanza del titolo posto a fondamento della rivendica, indipendentemente dalle difese del convenuto.
È stato respinto anche l’appello sulla domanda di usucapione: tabelle millesimali e planimetrie catastali non dimostravano un possesso utile, mentre le testimonianze non consentivano di ricostruirne con precisione caratteri e durata. Neppure la mancata risposta all’interrogatorio formale provava automaticamente i danni lamentati, dovendo essere valutata insieme agli altri elementi istruttori.
Ricadute operative
- La conformazione fisica dei locali non equivale alla prova della proprietà.
- La CTU può accertare fatti tecnici, ma non creare il titolo mancante.
- Il rigetto dell’usucapione avversaria non rende fondata la rivendica.
- Catasto e tabelle millesimali hanno valore indiziario e non dimostrano da soli né proprietà né possesso ultraventennale.
Provvedimento integrale: Corte d’appello di Napoli, sentenza n. 5199 del 30 giugno 2026.